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Torna indietro    da "PENSONI LEX" del 05/07/2006

Il recupero Inpdap di somme non dovute
Con la Nota Operativa n. 39 del 20 giugno 2006, l’INPDAP ha inviato alla proprie Sedi i modelli con cui potranno uniformemente effettuare la “comunicazione di debito” e il “recupero di somme erogate indebitamente” ai pensionati amministrati dall’Istituto. L’INPDAP ha precisato che il procedimento posto in essere a tale scopo, dalle Sedi provinciali e territoriali, deve essere sempre reso noto all’utente con l’illustrazione degli eventi e dei motivi di fatto e di diritto del recupero. Al pensionato deve essere data la “comunicazione del debito” e deve essere notificato, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il “provvedimento di recupero” delle somme indebitamente erogate. La motivazione, riferita al singolo caso concreto, deve essere esposta nel modo più esauriente possibile. Nella parte dispositiva del provvedimento occorre indicare che la ritenuta, pari a un quinto della pensione, viene effettuata a titolo cautelativo in attesa della definitiva regolarizzazione del debito, tenendo presente che in caso di indebito di minima entità, si potranno indicare le modalità di recupero in unica soluzione. La comunicazione dovrà essere fatta anche nei casi di provvedimenti individuali che comportano, non il recupero, ma la corresponsione di somme, allegandovi un copia dell’elaborato informatico dal quale risultino le operazioni contabili che hanno determinato l’erogazione di somme arretrate. 

NB: al pensionato deve essere data comunicazione del debito e notificato il provvedimento di recupero.
Le indicazioni hanno effetto dal primo luglio fino al 30 giugno 2007.

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