da "
PENSONI LEX" del
05/07/2006
Il recupero Inpdap di somme non dovute
Con la Nota Operativa n. 39 del 20 giugno 2006, l’INPDAP ha inviato alla
proprie Sedi i modelli con cui potranno uniformemente effettuare la
“comunicazione di debito” e il “recupero di somme erogate indebitamente” ai
pensionati amministrati dall’Istituto. L’INPDAP ha precisato che il procedimento
posto in essere a tale scopo, dalle Sedi provinciali e territoriali, deve essere
sempre reso noto all’utente con l’illustrazione degli eventi e dei motivi di
fatto e di diritto del recupero. Al pensionato deve essere data la
“comunicazione del debito” e deve essere notificato, mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno, il “provvedimento di recupero” delle somme indebitamente
erogate. La motivazione, riferita al singolo caso concreto, deve essere esposta
nel modo più esauriente possibile. Nella parte dispositiva del provvedimento
occorre indicare che la ritenuta, pari a un quinto della pensione, viene
effettuata a titolo cautelativo in attesa della definitiva regolarizzazione del
debito, tenendo presente che in caso di indebito di minima entità, si potranno
indicare le modalità di recupero in unica soluzione. La comunicazione dovrà
essere fatta anche nei casi di provvedimenti individuali che comportano, non il
recupero, ma la corresponsione di somme, allegandovi un copia dell’elaborato
informatico dal quale risultino le operazioni contabili che hanno determinato
l’erogazione di somme arretrate.
NB: al pensionato
deve essere data comunicazione del debito e notificato il provvedimento di
recupero.
Le indicazioni hanno effetto dal primo luglio fino al 30 giugno
2007.
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