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Torna indietro    da "PENSONI LEX" del 07/07/2006

Nei limiti del quinto al pari di quelle degli altri lavoratori dipendenti, pignorabili anche le pensioni dei giornalisti
Le pensioni erogate dall’INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola”) in base alle norme della legge 9 novembre 1955, n. 1122, sono pignorabili nei limiti di un quinto del loro ammontare, al pari delle pensioni che sono previste in favore dei lavoratori dipendenti pubblici e dipendenti privati. In tal senso si è pronunciata la Corte Costituzionale nella sentenza 21 giugno-4 luglio 2006, n. 256, con la quale la stessa Corte ha riconosciuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge n. 1122/1955, sollevata dal Tribunale di Roma con ordinanza del 2004, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione. Secondo il Tribunale di Roma, l’articolo 1 della legge n. 1122/1955, nell’escludere la pignorabilità della pensione erogata ai giornalisti dall’INPGI, contrasterebbe con il principio di ragionevolezza di cui all’articolo 3 della Costituzione, perché sostanzierebbe una ingiustificata disparità di trattamento se confrontata con il regime di generale pignorabilità, con le limitazioni di legge, previsto per le retribuzioni e le pensioni dei dipendenti pubblici e dei dipendenti privati. Al riguardo, la Corte costituzionale ha sottolineato che, con la propria precedente Sentenza n. 209 del 1984, avendo già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della n. 1122/1955 «nella parte in cui non prevede la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni, assegni e altre indennità» erogate in favore dei giornalisti, aveva escluso la sussistenza di particolari ragioni che potessero giustificare - in relazione ai fruitori di una pensione - un differenziato trattamento, ai fini della pignorabilità, riguardo ai crediti aventi natura alimentare. La circostanza che, successivamente alla pronuncia del 1984, l’INPGI abbia acquisito natura privatistica di Fondazione in base al DLgs n. 509/1994, non costituisce certamente ragione idonea a giustificare il peculiare trattamento riservato alle pensioni erogate dallo stesso INPGI rispetto a quello previsto per le pensioni dei dipendenti sia pubblici che privati. Infatti, nella Sentenza n. 444 del 2005, emessa dalla stessa Corte Costituzionale, era stato affermato che, poiché «l’impignorabilità si risolve in una limitazione della garanzia patrimoniale (articolo 2740 del codice civile) e in una compressione del diritto dei creditori, nessuna differenza sussiste tra le pensioni spettanti all’una o all’altra categoria di beneficiari sotto il profilo - l’unico rilevante nel presente giudizio - della loro assoggettabilità ad esecuzione forzata». Peraltro, a seguito della emanazione da parte della Corte Costituzionale della sentenza n. 506/2002, sono attualmente pignorabili, per la parte che eccede il minimo necessario al sostentamento, ed a prescindere dalla natura del credito, sia le pensioni pubbliche sia quelle erogate dall’INPS. Conseguentemente, in armonia con quanto stabilito dalla sentenza n. 506/2002, anche l’articolo 1 della legge n. 1122/1955, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui esclude del tutto la pignorabilità delle pensioni erogate ai giornalisti, anziché prevedere l’impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte.
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