
da "
PENSONI LEX" del
07/07/2006
Nei limiti del quinto al pari di quelle degli altri lavoratori dipendenti, pignorabili anche le pensioni dei giornalisti
Le pensioni erogate dall’INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei
Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola”) in base alle norme della legge 9
novembre 1955, n. 1122, sono pignorabili nei limiti di un quinto del loro
ammontare, al pari delle pensioni che sono previste in favore dei lavoratori
dipendenti pubblici e dipendenti privati. In tal senso si è pronunciata la Corte
Costituzionale nella sentenza 21 giugno-4 luglio 2006, n. 256, con la quale la
stessa Corte ha riconosciuto fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 1 della legge n. 1122/1955, sollevata dal Tribunale di Roma con
ordinanza del 2004, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione. Secondo il
Tribunale di Roma, l’articolo 1 della legge n. 1122/1955, nell’escludere la
pignorabilità della pensione erogata ai giornalisti dall’INPGI, contrasterebbe
con il principio di ragionevolezza di cui all’articolo 3 della Costituzione,
perché sostanzierebbe una ingiustificata disparità di trattamento se confrontata
con il regime di generale pignorabilità, con le limitazioni di legge, previsto
per le retribuzioni e le pensioni dei dipendenti pubblici e dei dipendenti
privati. Al riguardo, la Corte costituzionale ha sottolineato che, con la
propria precedente Sentenza n. 209 del 1984, avendo già dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della n. 1122/1955 «nella parte
in cui non prevede la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni,
assegni e altre indennità» erogate in favore dei giornalisti, aveva escluso la
sussistenza di particolari ragioni che potessero giustificare - in relazione ai
fruitori di una pensione - un differenziato trattamento, ai fini della
pignorabilità, riguardo ai crediti aventi natura alimentare. La circostanza che,
successivamente alla pronuncia del 1984, l’INPGI abbia acquisito natura
privatistica di Fondazione in base al DLgs n. 509/1994, non costituisce
certamente ragione idonea a giustificare il peculiare trattamento riservato alle
pensioni erogate dallo stesso INPGI rispetto a quello previsto per le pensioni
dei dipendenti sia pubblici che privati. Infatti, nella Sentenza n. 444 del
2005, emessa dalla stessa Corte Costituzionale, era stato affermato che, poiché
«l’impignorabilità si risolve in una limitazione della garanzia patrimoniale
(articolo 2740 del codice civile) e in una compressione del diritto dei
creditori, nessuna differenza sussiste tra le pensioni spettanti all’una o
all’altra categoria di beneficiari sotto il profilo - l’unico rilevante nel
presente giudizio - della loro assoggettabilità ad esecuzione forzata».
Peraltro, a seguito della emanazione da parte della Corte Costituzionale della
sentenza n. 506/2002, sono attualmente pignorabili, per la parte che eccede il
minimo necessario al sostentamento, ed a prescindere dalla natura del credito,
sia le pensioni pubbliche sia quelle erogate dall’INPS. Conseguentemente, in
armonia con quanto stabilito dalla sentenza n. 506/2002, anche l’articolo 1
della legge n. 1122/1955, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, è
stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui esclude del
tutto la pignorabilità delle pensioni erogate ai giornalisti, anziché prevedere
l’impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti
qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al
pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti
del quinto della residua parte.
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