
da "
ANTEX" del
25/08/2006
La contribuzione INPS per le ferie maturate nell'anno 2004 e non fruite entro il 30 giugno 2006
Come ormai prassi consolidata di ogni anno, il datore di lavoro è tenuto a
versare all’INPS i contributi riferiti al periodo di ferie maturato nell’anno
solare di riferimento e non fruito nell’arco dei diciotto mesi precedenti il 30
giugno di ciascun anno. Tali contributi sono dovuti, ancorché i relativi
compensi non siano stati materialmente corrisposti al lavoratore, procedendo al
successivo recupero nel momento in cui si verifica l’effettivo godimento delle
stesse o il pagamento dei predetti compensi.Tenendo conto che l’Istituto ammette
il versamento della contribuzione riferita agli elementi retributivi derivanti
dalla rilevazione delle presenze nel periodo di paga (ore di lavoro
straordinario, infortuni sul lavoro, permessi retribuiti ecc.) entro il mese
successivo a quello di riferimento, il datore di lavoro dovrà aumentare
l’imponibile contributivo del mese di luglio di un importo corrispondente al
trattamento economico previsto per il periodo di ferie maturato nell’anno 2004 e
non ancora goduto al 30 giugno 2006 ed esporre i relativi dati contributivi nel
modello DM10 da trasmettere in via telematica entro il 31 agosto p.v.. Va
sottolineato, tuttavia, che, qualora il contratto collettivo (nazionale,
territoriale o aziendale) preveda un diverso termine di fruizione delle ferie,
la retribuzione figurativa per le ferie dovrà essere assoggettata a
contribuzione nel mese in cui cade tale diverso termine. Inoltre, ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo contributivo, occorre tenere presente che:
-
il periodo minimo legale di riposo annuale (quattro settimane) deve essere
fruito e non è monetizzabile se non alla cessazione del rapporto di lavoro;
- tale disposizione trova applicazione con riferimento ai periodi di ferie
maturati successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 8 aprile
2003, n. 66 (29 aprile 2003);
- come di recente chiarito dall’INPS,
con Messaggio 3 luglio 2006, n. 18850, nei casi di sospensione della
prestazione lavorativa, con diritto alla conservazione del posto di lavoro,
nell’arco dei 18 mesi successivi al termine dell’anno solare di maturazione (1°
gennaio - 31 dicembre), il limite temporale per la fruizione delle ferie
maturate ed il connesso obbligo contributivo restano sospesi per un periodo di
durata pari a quello del legittimo impedimento, riprendendo a decorrere dal
rientro del lavoratore in azienda.
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