
da "
KATAWEB" del
25/08/2006
Cumulabili pensioni anticipate 1995 e redditi autonomi.
L'Istituto ha emendato le istruzioni dopo un lungo contenzioso
L’INPS ha emanato la Circolare 3 luglio 2006, n. 87, per fornire
alle proprie Sedi nuove istruzioni relativamente al contenzioso determinatosi
contro l’indirizzo assunto dall’Istituto per l’applicazione in materia di cumulo
delle disposizioni transitorie dettate dall’art. 10, comma 8, del DLgs n.
503/1992, come modificate dall’art. 11, comma 10, della legge n. 537/1993. Tali
disposizioni avevano previsto che ai lavoratori i quali alla data del 31
dicembre 1994 avessero raggiunto “i requisiti minimi per la liquidazione della
pensione di vecchiaia o di anzianità”, ove più favorevole, potesse continuare ad
applicarsi la previgente normativa sulla totale cumulabilità della pensione con
il reddito da lavoro autonomo.
L’INPS aveva ritenuto che, in base alle
stesse disposizioni, non potessero usufruire del regime di totale cumulabilità i
lavoratori che al 31 dicembre 1994 avevano fatto valere l’anzianità minima e
che, grazie alla maggiorazione dell’anzianità convenzionale, avessero ottenuto
il pensionamento con decorrenza dal 1° gennaio 1995.
Sennonché, la Corte
di Cassazione, con le Sentenze n. 20335 e n. 20336 del 2005 ha affermato che il
problema del cumulo tra pensionamento anticipato e reddito da lavoro autonomo va
risolto sulla base delle disposizioni che lo hanno reiteratamente regolato,
richiamando le regole previste per le pensioni di anzianità. Secondo la Corte di
Cassazione la “maggiorazione assicurativa e contributiva” viene concessa per il
periodo necessario al compimento dei 35 anni, per cui la posizione previdenziale
dell’interessato viene ad essere completata integralmente prima dell’erogazione
della pensione e nel momento in cui viene erogata la pensione, la maggiorazione
dell’anzianità contributiva è già stata considerata. Conseguentemente,
essendo la pensione anticipata equiparata alla pensione di anzianità, nella
disposizione transitoria di cui all’art. 10, comma 8, del DLgs n. 503/1992, come
modificato dall’art. 11, comma 10, della legge n. 537/1993, ad avviso della
Cassazione, rientrano anche i beneficiari del pensionamento anticipato con
decorrenza 1 gennaio 1995. Da qui le nuove istruzioni in base alle quali le Sedi
territoriali INPS debbono provvedere a rimborsare d’ufficio, nei limiti della
prescrizione decennale, le somme trattenute, a titolo di incumulabilità della
pensione con i redditi di lavoro autonomo, ai titolari dei prepensionamenti di
anzianità e dei prepensionamenti di vecchiaia con decorrenza 1° gennaio 1995.
Ciò, sempreché nei confronti degli interessati non sia intervenuta una sentenza
negativa passata in giudicato.
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