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Torna indietro    da "KATAWEB" del 25/08/2006

Cumulabili pensioni anticipate 1995 e redditi autonomi.
L'Istituto ha emendato le istruzioni dopo un lungo contenzioso

L’INPS ha emanato la Circolare 3 luglio 2006, n. 87, per fornire alle proprie Sedi nuove istruzioni relativamente al contenzioso determinatosi contro l’indirizzo assunto dall’Istituto per l’applicazione in materia di cumulo delle disposizioni transitorie dettate dall’art. 10, comma 8, del DLgs n. 503/1992, come modificate dall’art. 11, comma 10, della legge n. 537/1993. Tali disposizioni avevano previsto che ai lavoratori i quali alla data del 31 dicembre 1994 avessero raggiunto “i requisiti minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità”, ove più favorevole, potesse continuare ad applicarsi la previgente normativa sulla totale cumulabilità della pensione con il reddito da lavoro autonomo.
L’INPS aveva ritenuto che, in base alle stesse disposizioni, non potessero usufruire del regime di totale cumulabilità i lavoratori che al 31 dicembre 1994 avevano fatto valere l’anzianità minima e che, grazie alla maggiorazione dell’anzianità convenzionale, avessero ottenuto il pensionamento con decorrenza dal 1° gennaio 1995.
Sennonché, la Corte di Cassazione, con le Sentenze n. 20335 e n. 20336 del 2005 ha affermato che il problema del cumulo tra pensionamento anticipato e reddito da lavoro autonomo va risolto sulla base delle disposizioni che lo hanno reiteratamente regolato, richiamando le regole previste per le pensioni di anzianità. Secondo la Corte di Cassazione la “maggiorazione assicurativa e contributiva” viene concessa per il periodo necessario al compimento dei 35 anni, per cui la posizione previdenziale dell’interessato viene ad essere completata integralmente prima dell’erogazione della pensione e nel momento in cui viene erogata la pensione, la maggiorazione dell’anzianità contributiva è già stata considerata. Conseguentemente, essendo la pensione anticipata equiparata alla pensione di anzianità, nella disposizione transitoria di cui all’art. 10, comma 8, del DLgs n. 503/1992, come modificato dall’art. 11, comma 10, della legge n. 537/1993, ad avviso della Cassazione, rientrano anche i beneficiari del pensionamento anticipato con decorrenza 1 gennaio 1995. Da qui le nuove istruzioni in base alle quali le Sedi territoriali INPS debbono provvedere a rimborsare d’ufficio, nei limiti della prescrizione decennale, le somme trattenute, a titolo di incumulabilità della pensione con i redditi di lavoro autonomo, ai titolari dei prepensionamenti di anzianità e dei prepensionamenti di vecchiaia con decorrenza 1° gennaio 1995. Ciò, sempreché nei confronti degli interessati non sia intervenuta una sentenza negativa passata in giudicato.

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