
da "
ALTALEX" del
25/08/2006
L'indennità di accompagnamento va riconosciuta anche ai minori di tenera età
La situazione di inabilità prevista per l'attribuzione dell'indennità 'di
accompagnamento' (art. 1, legge n. 18 del 1980), ovvero l'impossibilità di
deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, ovvero necessità di assistenza
continua per l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani di vita, può
configurarsi anche in riferimento ad un minore in tenera età, ancorché questi,
per il solo fatto di essere tale, abbisogni comunque di assistenza. Lo ha
stabilito la Sezione lavoro della Cassazione, con la sentenza n. 11525 del 17
maggio 2006, precisando che la legge, la quale attribuisce l'indennità anche ai
minori degli anni diciotto, non pone un limite minimo di età, tenuto conto che
detti bambini possono trovarsi in uno stato tale da comportare, per le
condizioni patologiche soggettive, la necessità di un’assistenza diversa, più
intensa per tempi e modi, a quella occorrente per un bambino sano della stessa
età. Per il compimento degli atti della vita quotidiana, cui la legge ha
riguardo, non esiste identità di situazioni tra soggetti sani e soggetti inabili
anche se, in un caso e nell’altro, di tenera età e, in tale fascia di età, sono
proprio le cure assidue e peculiari necessarie per i bambini non diversamente
abili a determinare l’alterazione del parametro medio dei bambini sani che
giustifica il riconoscimento del diritto.
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