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Torna indietro    da "ITALIA OGGI" del 19/08/2006

Prorogata l'entrata in vigore delle nuove tutele. Apprendisti edili, cig da novembre.
L'erogazione delle prestazioni di cig e malattia non corrisposte dall'Inps, prevista a far data dal 1° luglio 2006, è sospesa fino al 31 ottobre 2006. È quanto comunica la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili nella nota protocollo n. 2294/2006 (comunicazione n. 302).
Nuove tutele agli apprendisti
L'estensione agli apprendisti edili della cassa integrazione guadagni ordinaria e dell'indennità di malattia è stata prevista dal verbale di accordo del 20 marzo 2006 di attuazione delle previsioni del Ccnl 1° ottobre 2004 valevole per i dipendenti di imprese artigiane e pmi del settore edile. Il 18 gennaio 2006, in particolare, le parti sociali hanno sottoscritto il testo definitivo del predetto Ccnl 1° ottobre 2004 valido fino al 31 dicembre 2007 e, tra le altre novità, è stata prevista l'estensione ai lavoratori apprendisti della copertura salariale per indennità di malattia e ricorso alla cig. Le due prestazioni hanno decorrenza dal 1° aprile 2006 e sono gestite da un apposito fondo presso le casse edili, di nuova istituzione. Fondo che è alimentato da un contributo a carico delle imprese in misura del 4% da calcolarsi esclusivamente a carico dei lavoratori con rapporto di apprendistato.

Il rinvio, le intese regionali
Le nuove prestazioni avrebbero dovuto avere la loro prima materiale erogazione con la retribuzione relativa al mese di luglio 2006 per contenere anche, eventualmente, le competenze arretrate (aprile, maggio e giugno 2006). Invece, le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un accordo il 5 luglio 2006 nel quale, tra l'altro, hanno rinviato l'entrata a regime della predetta disciplina al 31 ottobre prossimo, salvo i casi in cui a livello territoriale non siano stati sottoscritti accordi in materia. È questo il caso, per esempio, della regione Veneto che il 25 luglio 2006 ha provveduto alla stipula di un accordo territoriale (regionale) che rende immediatamente operative le nuove tutele. Le imprese sono tenute a corrispondere agli apprendisti, a partire dal mese di settembre, le ulteriori prestazioni (malattia e cig) maturate dallo stesso periodo, nonché quelle arretrate (da aprile ad agosto) avendo tempo fino a novembre 2006.


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