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a) sussistendo i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa,
nel caso di lavoratore dipendente, il quale sia familiare entro il terzo grado
di due persone disabili, tra loro conviventi, allo stesso possa essere
riconosciuta la pluralità dei permessi per entrambi i soggetti;
b) la
concessione di tale pluralità di permessi sia condizionata all'effettiva
verifica che la presenza del dipendente sia disgiuntamente necessaria per
l'assistenza dei due soggetti;
c) il requisito della necessità di assistenza
disgiunta debba intendersi quale necessità che i due soggetti siano assistiti in
tempi e secondo modalità diverse;
d) in tali casi, l'amministrazione possa o
debba richiedere la certificazione delle circostanze che giustificano la
necessità dell'assistenza disgiunta dei soggetti.
I chiarimenti
In risposta al primo quesito, il ministero conferma
che, quando le persone da assistere siano più di una, il lavoratore ha diritto
al riconoscimento di più permessi mensili a condizione che l'assistenza sia
disgiuntamente necessaria per ognuna delle persone disabili. Circa il
significato da attribuire alla predetta condizione di assistenza disgiunta
(quesito punto c), precisa che essa si verifica quando la prestazione nei
confronti di due o più soggetti con handicap può assicurarsi solo ”con modalità
e in tempi diversi, richiedendosi che l'assistenza sia contemporaneamente
esclusiva e continua per ciascuno degli assistiti”. In particolare, richiamando
anche le indicazioni fornite in merito dall'Inps (circolare n. 133/2000), spiega
che si ha assistenza disgiunta quando ricorrono i seguenti requisiti
essenziali:
1) la particolare natura dell'handicap tale da richiedere l'assistenza
continua ed esclusiva;
2) l'assenza di altri soggetti che possano accudire il
disabile;
3) la conseguente necessità di assistere i disabili con modalità e
in tempi diversi.
La richiesta dei permessi
In conclusione, il ministero afferma
che, per riconoscere il cumulo dei permessi in presenza di più disabili, è
necessario procedere alla verifica delle predette condizioni che impongono
l'assistenza disgiunta. A tal fine, aggiunge, è opportuno prevedere l'onere per
il lavoratore richiedente:
1) di presentare tante domande quanti sono i
soggetti per i quali si chiedono i permessi;
2) di allegare alla domanda
idonea certificazione relativa alla particolare natura dell'handicap,
accompagnata da dichiarazione di responsabilità circa la sussistenza delle
circostanze che giustificano la necessità di assistenza disgiunta.
In particolare, da quest'ultima dichiarazione deve risultare che il richiedente non è in grado, per la natura dell'handicap, di fornire l'assistenza fruendo di soli 3 giorni di permesso; che nessun'altra personale può prestare assistenza all'altro soggetto handicappato; che nessuna altro fruisce a sua volta di permessi per l'assistenza all'altro soggetto; che i soggetti per i quali si richiede il permesso non svolgono attività lavorativa (e quindi non hanno diritto a usufruire a loro volta di permesso in qualità di lavoratori portatori di handicap).