
da "
IL SOLE 24 ORE" del
12/09/2006
Adozioni con più congedi
Le assenze dal lavoro in vista di un'adozione internazionale interessano
più di due mila coppie che ogni anno fanno domanda per l’ingresso in Italia di
minori stranieri. I requisiti per l'adozione internazionale sono gli stessi
della nazionale (articolo 6 della legge 184/83, come modificata dalla legge
149/2001): la procedura è consentita ai coniugi uniti in matrimonio da almeno
tre anni, o che raggiungano il periodo minimo sommando alla durata del
matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale, e tra i quali non sussista
separazione personale neppure di fatto; che siano inoltre idonei a educare,
istruire e in grado di mantenere i minori che intendano adottare. È richiesto
anche il possesso dei requisiti di età, che la legge italiana ha introdotto per
garantire all'adottato genitori adatti ad allevarlo e seguirlo fino all'età
adulta, in una condizione analoga a quella di una nascita naturale. Trattandosi
di adozione internazionale subentrano, però, i diversi requisiti spesso
richiesti nei Paesi stranieri, che di solito impongono alla coppia richiedente
l'adozione anche un periodo di soggiorno per verificare la positività
dell'incontro con il minore da adottare e l'idoneità dei potenziali genitori,
che devono anche dimostrare di essere in grado di mantenere, oltre che educare e
istruire, i minori che intendono adottare.
Il soggiorno
all'estero
Per facilitare questo passaggio: l'articolo 39-quater
della legge n. 184/83 stabilisce il diritto a un periodo di congedo dal lavoro
di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero
richiesto per l'adozione (la previsione è disciplinata dagli articoli 27 e 31
del Dlgs 151/2001). Entrambi i coniugi che hanno avviato la procedura di
adozione internazionale hanno diritto al congedo (non retribuito) per il tempo
di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione; l'articolo 31, in
particolare, prevede che il periodo di congedo, se non è stato chiesto dalla
lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. La durata della
permanenza all'estero deve, però, essere certificata dall'ente autorizzato che
cura l'adozione. Le spese di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura
del 50%, dal reddito complessivo della persona che le ha sostenute, (articolo
lO, comma l, lettera l-bis del Dpr 917/86), mentre la restante metà può essere
oggetto di contributo da parte dello Stato. Ai genitori adottivi spettano,
inoltre, i permessi dal lavoro disciplinati dal Dlgs 151/2001 (Testo unico) per
la tutela e il sostegno della maternità e della
paternità.
Maternità
La tutela in caso di adozione o
affidamento è riconosciuta come in caso di parto naturale, salvo le ovvie
differenziazioni dovute alla tipologia di evento. In caso di adozione
internazionale particolare attenzione è posta all'età del minore, per le
maggiori difficoltà di inserimento che egli può incontrare, oltre che in
famiglia anche in un Paese diverso dal proprio. Il congedo di maternità può
pertanto essere chiesto dalla lavoratrice che adotti un minore straniero, anche
se, all'atto dell'adozione, egli ha più di sei anni e fino al compimento della
maggiore età. Altrettanto vale per il padre adottivo o affidatario, qualora vi
siano i presupposti per il congedo di paternità. Peraltro, non essendo in caso
di adozione obbligatorio il rispetto del congedo di maternità, nemmeno è
obbligatoria la fruizione alternativa del congedo di paternità che può essere
riconosciuto, su richiesta, semplicemente in seguito alla rinuncia della
lavoratrice al congedo. Alla richiesta dovrà però essere allegata la copia del
certificato dell'ente autorizzato che attesta l'adozione o l'affidamento da
parte del giudice straniero nonché copia del provvedimento dal quale risulti la
data di ingresso del minore in famiglia.
Riposi giornalieri
Ai genitori adottivi o affidatari spettano i riposi giornalieri
(due ore in caso di orario pieno) entro il primo anno dalla data di ingresso del
minore in famiglia. La Corte Costituzionale ha, infatti, dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 45 Tu, nella parte in cui limitava
il diritto al primo anno di vita del bambino, per contrasto con l'articolo 3
della Costituzione. L'istituto dell'astensione facoltativa dal lavoro è infatti
diretto essenzialmente «ad appagare i bisogni affettivi e relazionali del
bambino per realizzare il pieno sviluppo della sua personalità». Pertanto,
restringere la previsione al primo anno di vita anche per i bimbi affidati o
adottati significa imporre loro un trattamento deteriore rispetto ai figli
naturali, attesa la peculiarità dell'adozione. Ovviamente, se sono stati
adottati più bimbi che entrano insieme in famiglia, è come se si fosse in
presenza di un parto gemellare e i riposi giornalieri
raddoppiano.
I congedi parentali
In caso di adozione
o affidamento, sia nazionale sia internazionale, spettano anche i congedi
parentali di cui all'articolo 32 dello stesso Dlgs 151/2000, con alcune
avvertenze in ordine all'età del minore al momento dell'ingresso in famiglia.
Nel caso di adozioni e affidamenti preadottivi internazionali la durata del
congedo parentale è certificata dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico
di curare la procedura di adozione (articolo 37 Dlgs
151/01).
Malattia
Entrambi i genitori affidatari o
adottivi hanno diritto, alternativamente, di astenersi dal lavoro durante le
malattie del bambino con le stesse modalità previste per i genitori naturali
(articolo 50 Testo unico), con il diritto illimitato ad assentarsi per la durata
della malattia del bambino fino a sei anni di età. Qualora all'atto
dell'adozione o dell'affidamento (anche internazionale) il bambino abbia un'età
compresa fra i sei e i dodici armi, il congedo non retribuito per malattia
spetta nei primi tre anni dall'ingresso del bambino stesso in famiglia, nel
limite annuo dei cinque giorni lavorativi.
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