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Torna indietro    da "REDAZIONE EPAS" del 02/10/2006

Legittimità costituzionale dell'articolo 55 L. 648 del 1950
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 311 del 2006, in applicazione del principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione, nel pronunciarsi in merito alla legittimità costituzionale dell’articolo 55 della legge 648 del 1950 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), ha accolto la questione di illegittimità costituzionale sollevata con ordinanza del 10 maggio dal Giudice Unico delle pensioni della Corte dei Conti.
La Corte ha ritenuto incostituzionale l’articolo 55 della legge 648 del 1950 nella parte in cui non prevede l’estensione del beneficio della titolarità della pensione indiretta di guerra a favore dei vedovi ma soltanto delle vedove con una pronuncia che riprende quanto deciso con la sentenza n. 9 del 1980 dichiarativa dell’incostituzionalità degli articoli 69 e 59 rispettivamente delle leggi n. 648 del 1950 e n. 313 del 1968 nella parte in cui non prevedevano la titolarità del diritto alla reversibilità della pensione di guerra a favore del vedovo.


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