
da "
REDAZIONE EPAS" del
02/10/2006
Legittimità costituzionale dell'articolo 55 L. 648 del 1950
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 311 del 2006, in applicazione
del principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione, nel
pronunciarsi in merito alla legittimità costituzionale dell’articolo 55 della
legge 648 del 1950 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra),
ha accolto la questione di illegittimità costituzionale sollevata con ordinanza
del 10 maggio dal Giudice Unico delle pensioni della Corte dei Conti.
La
Corte ha ritenuto incostituzionale l’articolo 55 della legge 648 del 1950 nella
parte in cui non prevede l’estensione del beneficio della titolarità della
pensione indiretta di guerra a favore dei vedovi ma soltanto delle vedove con
una pronuncia che riprende quanto deciso con la sentenza n. 9 del 1980
dichiarativa dell’incostituzionalità degli articoli 69 e 59 rispettivamente
delle leggi n. 648 del 1950 e n. 313 del 1968 nella parte in cui non prevedevano
la titolarità del diritto alla reversibilità della pensione di guerra a favore
del vedovo.
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