Con DPCM 4 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre
2006, n. 233, il termine previsto per l’effettuazione dei pagamenti di imposte e
contributi con modello F24 esclusivamente in via telematica è stato differito
dal 1° ottobre 2006 al 1° gennaio 2007 per i soggetti titolari di partita IVA
non rientranti nelle seguenti categorie:
- società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità
limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel
territorio dello Stato (art. 73, comma 1, lettera a) del DPR 22 dicembre 1986,
n. 917);
- enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio
dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attività commerciali (art. 73, comma 1, lettera b) del DPR 22 dicembre 1986,
n. 917).
Sino al 31 dicembre 2006 tali soggetti potranno, quindi, continuare a
presentare il modello di pagamento cartaceo presso gli sportelli bancari, gli
uffici postali e i concessionari della riscossione. Per tutti i soggetti
titolari di partita IVA rientranti nelle categorie sopra indicate resta,
pertanto, fermo che dovranno essere eseguiti in via telematica i pagamenti da
effettuare con modello F24 a partire dal 1° ottobre 2006. In proposito, si
rammenta che l’Agenzia delle Entrate, con Circolare 29 settembre
2006, n. 30, ha individuato particolari casistiche al ricorrere delle quali il
modello F24 cartaceo può continuare ad essere presentato anche dai soggetti
titolari di partita IVA soggetti all’obbligo della trasmissione telematica:
- modelli di pagamento predeterminati, qualora si proceda al versamento
delle somme dovute senza effettuazione di compensazioni o integrazioni;
- versamenti rateizzati di imposte e contributi già effettuati prima del 1°
ottobre 2006 mediante l’utilizzo di modelli di pagamento cartacei;
- crediti agevolati fruibili esclusivamente presso i concessionari della
riscossione;
- esistenza di cause oggettive (ad esempio, fallimenti, protesti) che
impediscono la titolarità di conti correnti bancari o postali;
- chiusura della partita IVA, in conseguenza della quale i versamenti
residuali di imposte e contributi possono essere ultimati con modalità di
presentazione cartacee;
- affitto di azienda da parte di un imprenditore individuale, il quale potrà
continuare ad effettuare i versamenti con modello F24 cartaceo, essendo
sospesa la partita IVA;
- versamenti connessi alla liquidazione dell’attività del deceduto
effettuati dagli eredi del titolare di partita IVA.