
da "
IPSOA" del
26/10/2006
Indennità di maternità: compete anche alla lavoratrice scolastica che per circostanze concrete dopo la nomina non ha potuto prendere servizio
La lavoratrice scolastica in caso di nomina, non seguita da presa di
servizio a causa di legittimo impedimento, consegue il diritto alle
prestazioni previdenziali quali ad esempio l'indennità di maternità,
ma non anche al trattamento economico-retributivo previsto da contratto in
senso stretto. In questo senso vanno interpretati gli art. 6, comma 5,
D.Lgs. n. 35/1993 e dall'art. 25, comma 16, del CCNL.
(Consiglio di
Stato Sentenza, Sez. VI, 04/09/2006, n. 5095)
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