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Torna indietro    da "IPSOA" del 26/10/2006

Indennità di maternità: compete anche alla lavoratrice scolastica che per circostanze concrete dopo la nomina non ha potuto prendere servizio
La lavoratrice scolastica  in caso di nomina, non seguita da presa di servizio a causa di legittimo impedimento, consegue il diritto alle  prestazioni previdenziali quali ad esempio l'indennità di maternità, ma non anche al trattamento economico-retributivo previsto da contratto in senso stretto. In questo senso vanno interpretati gli art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 35/1993 e dall'art. 25, comma 16, del CCNL. 
(Consiglio di Stato Sentenza, Sez. VI, 04/09/2006, n. 5095)

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