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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 24/10/2006

Pensione da autonomo con bonus da dipendente
I lavoratori che maturano i requisiti contributivi e anagrafici richiesti da più gestioni previdenziali, se esercitano l’opzione per il bonus con decorrenza successiva all’apertura delle finestre di accesso al pensionamento previste per ciascuna gestione, possono conseguire il diritto in ognuna delle gestioni rispetto alle quali sono stati maturati i requisiti. Lo ha precisato l’Inps con il messaggio 28086/2006, in seguito a richieste di chiarimenti da parte delle sedi periferiche. Ribadendo quanto previsto dall’articolo 1, comma 13, della legge 243/2004, l’Istituti sottolinea che è irrilevante il fatto che la pensione venga richiesta in una gestione diversa da quella per la quale è stato rilasciato il certificato del diritto a pensione, a seguito della domanda di bonus. A tal proposito vengono fatti due esempi: il primo con un lavoratore nato il 15 dicembre 1948 e con 35 anni maturati nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e una o più settimane maturate in una gestione dei lavoratori autonomi al 31 dicembre 2006. In questo caso, se il lavoratore presenta domanda di bonus nel giugno del 2007 con relativa decorrenza luglio 2007, all’atto del pensionamento può conseguire il diritto anche in una delle gestioni dei lavoratori autonomi cumulando la contribuzione da lavoratore dipendente, in quanto, al momento della decorrenza del bonus, aveva perfezionato sia i requisiti pensionistici sia i requisiti di accesso previsti per il diritto alla pensione di anzianità per tali gestioni. L’altro esempio è relativo a lavoratori che, al momento della decorrenza del bonus, avevano maturato i requisiti pensionistici e contributivi, oltre che quello di accesso, in una sola gestione pensionistica: in tal caso si potrà conseguire il diritto a pensione esclusivamente in quella gestione, anche in presenza di contribuzione accreditata in altra gestione pensionistica. L’Istituto si occupa anche della pensione di inabilità da liquidarsi in favore dei lavoratori che hanno esercitato l’opzione per il bonus; in merito, vengono richiamati i criteri forniti con messaggio 24536/2006 per la determinazione dell’importo dell’assegno di invalidità per lavoratori già titolari del diritto al “bonus”, sottolineando che gli stessi criteri devono essere seguiti anche ai fini del calcolo della parte di pensione di inabilità costituita dall’importo dell’assegno di invalidità.
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