
da "
IL SOLE 24 ORE" del
24/10/2006
Pensione da autonomo con bonus da dipendente
I lavoratori che maturano i requisiti contributivi e anagrafici richiesti
da più gestioni previdenziali, se esercitano l’opzione per il bonus con
decorrenza successiva all’apertura delle finestre di accesso al pensionamento
previste per ciascuna gestione, possono conseguire il diritto in ognuna delle
gestioni rispetto alle quali sono stati maturati i requisiti. Lo ha precisato
l’Inps con il messaggio 28086/2006, in seguito a richieste di chiarimenti da
parte delle sedi periferiche. Ribadendo quanto previsto dall’articolo 1, comma
13, della legge 243/2004, l’Istituti sottolinea che è irrilevante il fatto che
la pensione venga richiesta in una gestione diversa da quella per la quale è
stato rilasciato il certificato del diritto a pensione, a seguito della domanda
di bonus. A tal proposito vengono fatti due esempi: il primo con un lavoratore
nato il 15 dicembre 1948 e con 35 anni maturati nel Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e una o più settimane maturate in una gestione dei lavoratori
autonomi al 31 dicembre 2006. In questo caso, se il lavoratore presenta domanda
di bonus nel giugno del 2007 con relativa decorrenza luglio 2007, all’atto del
pensionamento può conseguire il diritto anche in una delle gestioni dei
lavoratori autonomi cumulando la contribuzione da lavoratore dipendente, in
quanto, al momento della decorrenza del bonus, aveva perfezionato sia i
requisiti pensionistici sia i requisiti di accesso previsti per il diritto alla
pensione di anzianità per tali gestioni. L’altro esempio è relativo a lavoratori
che, al momento della decorrenza del bonus, avevano maturato i requisiti
pensionistici e contributivi, oltre che quello di accesso, in una sola gestione
pensionistica: in tal caso si potrà conseguire il diritto a pensione
esclusivamente in quella gestione, anche in presenza di contribuzione
accreditata in altra gestione pensionistica. L’Istituto si occupa anche della
pensione di inabilità da liquidarsi in favore dei lavoratori che hanno
esercitato l’opzione per il bonus; in merito, vengono richiamati i criteri
forniti con messaggio 24536/2006 per la determinazione dell’importo dell’assegno
di invalidità per lavoratori già titolari del diritto al “bonus”, sottolineando
che gli stessi criteri devono essere seguiti anche ai fini del calcolo della
parte di pensione di inabilità costituita dall’importo dell’assegno di
invalidità.
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