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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 19/01/2007

TFR ai Fondi l'anticipo va in fuori gioco
Le aziende che hanno già consegnato ai propri dipendenti i modelli per la scelta sulla destinazione del TFR, dovranno rifare tutto da capo. Il Decreto interministeriale (Lavoro ed Economia), di attuazione dell’arti 1, comma 765 della Finanziaria 2007 (legge 296/06) riporta infatti in allegato i moduli che le aziende dovranno consegnare ai propri dipendenti, escludendo il ricorso ad altri modelli fai da te come ipotizzato.
Il modello utilizzato dovrà essere solo quello che verrà allegato al provvedimento una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Diretta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale anche per l’altro tassello di attuazione della riforma del TFR, vale a dire il decreto previsto dall’art. 1 comma 757 della Finanziaria.
Il provvedimento disciplina le regole del Fondo INPS nel  quale saranno versate, con effetto dal 01/01/2007, le quote di TFR maturate e non destinate alla previdenza complementare dai dipendenti delle aziende con più di 49 dipendenti. Questo Fondo garantirà quindi, non una seconda pensione, ma il normale trattamento di fine rapporto.
Ai fini del calcolo il decreto prevede che:

  • il limite dimensionale sia determinato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nel 2006, indipendentemente dalla forma contrattuale e dall’orario di lavoro osservato, compresi i lavoratori non destinatari del TFR;
  • l’obbligo di versamento non ricorra nei confronti del TFR dei lavoratori con rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi, ai lavoratori a domicilio, agli impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo e, più in generale a quei lavoratori ai quali il contratto collettivo prevede l’erogazione periodica delle quote di TFR maturate o l’accantonamento delle stesse presso  terzi (per esempio l’Enpaia per gli impiegati agricoli).

Al versamento delle quote di TFR si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi obbligatori.
A questo proposito il decreto stabilisce che:

  • per i lavoratori che nel semestre 1° gennaio – 30 giugno 2007 manifestano l’opzione di mantenere il TFR in azienda, il versamento sarà effettuato a decorrere dal mese successivo a quello in cui è stata espressa l’opzione, per un importo pari alle quote di TFR maturate dal 01/01/2007, maggiorate dalle rivalutazioni se riferite a mensilità antecedenti quella dell’avvenuta opzione;
  • per lo stesso periodo non è dovuto alcun versamento relativamente ai lavoratori che conferiscono espressamente o tacitamente a un Fondo pensione l’intero TFR maturato.

Per le anticipazioni o per la liquidazione l’unico referente rimane il datore di lavoro, che corrisponderà anche la parte versata all’INPS, compensandola con i contributi dovuti. La compensazione deve essere effettuata prioritariamente con le quote di TFR mensili dovute al Fondo; se insufficienti, sull’ammontare dei contributi dovuti complessivamente, in quel mese agli enti previdenziali.
In caso di in capienza nel mese di riferimento, il datore dovrà comunicare al fondo l’importo residuo e l’INPS provvederà ad erogarlo entro 30 giorni.


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