Le aziende che hanno già consegnato ai propri dipendenti i modelli per la
scelta sulla destinazione del TFR, dovranno rifare tutto da capo. Il Decreto
interministeriale (Lavoro ed Economia), di attuazione dell’arti 1, comma 765
della Finanziaria 2007 (legge 296/06) riporta infatti in allegato i moduli che
le aziende dovranno consegnare ai propri dipendenti, escludendo il ricorso ad
altri modelli fai da te come ipotizzato.
Il modello utilizzato dovrà essere
solo quello che verrà allegato al provvedimento una volta pubblicato in Gazzetta
Ufficiale.
Diretta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale anche per l’altro
tassello di attuazione della riforma del TFR, vale a dire il decreto previsto
dall’art. 1 comma 757 della Finanziaria.
Il provvedimento disciplina le
regole del Fondo INPS nel quale saranno versate, con effetto dal
01/01/2007, le quote di TFR maturate e non destinate alla previdenza
complementare dai dipendenti delle aziende con più di 49 dipendenti. Questo
Fondo garantirà quindi, non una seconda pensione, ma il normale trattamento di
fine rapporto.
Ai fini del calcolo il decreto prevede che:
- il limite dimensionale sia determinato prendendo a riferimento la media
annuale dei lavoratori in forza nel 2006, indipendentemente dalla forma
contrattuale e dall’orario di lavoro osservato, compresi i lavoratori non
destinatari del TFR;
- l’obbligo di versamento non ricorra nei confronti del TFR dei lavoratori
con rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi, ai lavoratori a domicilio,
agli impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo e, più in generale a
quei lavoratori ai quali il contratto collettivo prevede l’erogazione
periodica delle quote di TFR maturate o l’accantonamento delle stesse
presso terzi (per esempio l’Enpaia per gli impiegati agricoli).
Al versamento delle quote di TFR si applicano le disposizioni in materia di
accertamento e riscossione dei contributi obbligatori.
A questo proposito il
decreto stabilisce che:
- per i lavoratori che nel semestre 1° gennaio – 30 giugno 2007 manifestano
l’opzione di mantenere il TFR in azienda, il versamento sarà effettuato a
decorrere dal mese successivo a quello in cui è stata espressa l’opzione, per
un importo pari alle quote di TFR maturate dal 01/01/2007, maggiorate dalle
rivalutazioni se riferite a mensilità antecedenti quella dell’avvenuta
opzione;
- per lo stesso periodo non è dovuto alcun versamento relativamente ai
lavoratori che conferiscono espressamente o tacitamente a un Fondo pensione
l’intero TFR maturato.
Per le anticipazioni o per la liquidazione l’unico referente rimane il datore
di lavoro, che corrisponderà anche la parte versata all’INPS, compensandola con
i contributi dovuti. La compensazione deve essere effettuata prioritariamente
con le quote di TFR mensili dovute al Fondo; se insufficienti, sull’ammontare
dei contributi dovuti complessivamente, in quel mese agli enti
previdenziali.
In caso di in capienza nel mese di riferimento, il datore
dovrà comunicare al fondo l’importo residuo e l’INPS provvederà ad erogarlo
entro 30 giorni.