Con la nota prot. 13/SEGR/0004746 del 15 febbraio 2007, il Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale, ad integrazione della nota n. 440 del 4
gennaio 2007, ha fornito ulteriori indicazioni circa gli adempimenti connessi
alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (Legge 27
dicembre 2006, n. 296 – Legge Finanziaria 2007). Alcune precisazione della
nota:
Co.Co.Co. o Co.Co.Pro.
Il datore di lavoro, nel
caso di lavoro autonomo in forma coordinata e continuata, si identifica con il
committente, nel caso di contratto di agenzia e di rappresentanza con il
preponente, così come nel caso di associazione in partecipazione esso si
identifica con l’associante. Infine, con riguardo ai tirocini ed alle altre
esperienze lavorative ad essi assimilate, per le quali non si configura un
rapporto di lavoro, per datore di lavoro deve intendersi il soggetto
ospitante.
Enti pubblici economici
Rientrano nella
categoria degli Enti pubblici economici quelli che operano nel campo della
produzione di beni e servizi svolgendo attività prevalentemente o esclusivamente
economiche.
Pubbliche Amministrazioni
Le Pubbliche
Amministrazioni che rientrano nel campo di applicazione della normativa sulle
comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro, sono quelli richiamati
all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.
La comunicazione preventiva si
applica anche “ai tirocini di formazione e orientamento e ad ogni altro tipo di
esperienza lavorativa ad essi assimilata”. Rientrano, inoltre, i tirocini
promossi dai centri per l’impiego e da altri soggetti operanti nel campo delle
politiche del lavoro a favore di soggetti inoccupati o disoccupati, nonché di
soggetti svantaggiati o di disabili, con la finalità di favorirne l’inserimento
lavorativo.
Restano totalmente esclusi dall’ambito di applicazione della
specifica disciplina tutte le forme di lavoro autonomo reso ai sensi dell’art.
2222 cod. civ., sia in forma professionale che occasionale.
Per inizio
del rapporto di lavoro si intende la data da cui decorrono l’obbligo della
prestazione lavorativa e l’obbligo della remunerazione, che normalmente si
evince dal libro matricola.
Si prevedono due ipotesi derogatorie alla
comunicazione preventiva:
- assunzione d’urgenza per esigenze produttive: in questo caso il
datore di lavoro può comunicare l’assunzione entro i cinque giorni successivi,
salvo l’invio entro il giorno antecedente della comunicazione sintetica
provvisoria;
- assunzione per cause di “forza maggiore”: in questo caso il datore
di lavoro può comunicare l’assunzione il primo giorno utile successivo senza
neppure l’obbligo di una preventiva comunicazione sintetica. Ciò in quanto
l’evento è di tale natura imprevedibile da rendere non solo improcrastinabile
l’assunzione, ma anche impossibile la sua previsione nel giorno precedente. Le
due eccezioni sopra richiamate consentono di risolvere in via generale ogni
possibile situazione, anche con riguardo a quei settori produttivi, che in
ragione delle peculiarità delle produzioni, hanno sollevato dubbi circa la
possibilità di adempiere all’obbligo di comunicazione preventiva.
Il termine per inviare la comunicazione di assunzione scade alle ore 24 del
giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro.
Il termine per comunicare
la trasformazione e la cessazione del rapporto di lavoro è stabilito entro 5
giorni dall’evento. In questi casi la scadenza del termine in un giorno festivo
comporta la proroga automatica al primo giorno lavorativo utile. In questi casi,
infatti, lo slittamento del termine non inficia la finalità della norma e non
vanifica l’obbligo di legge.
La comunicazione relativa alla cessazione
del rapporto di lavoro va effettuata solo nel caso di rapporto a tempo
indeterminato oppure nei casi di risoluzione anticipata del contratto a termine
per qualsiasi causa (consensuale, recesso durante il periodo di prova,
dimissioni, licenziamento per giusta causa, ecc.). In caso di rapporto a tempo
determinato che si protrae oltre il termine inizialmente fissato dovrà essere
effettuata entro cinque giorni da tale data una comunicazione di proroga.
La
comunicazione relativa alle trasformazioni del rapporto di lavoro va effettuata
solo nei casi previsti dalla legge. Va ricompresa anche la trasformazione del
contratto di inserimento.
Analogamente, dovranno essere comunicate entro
cinque giorni le proroghe e le cessazioni delle collaborazioni autonome, qualora
il termine non fosse stato già indicato nella comunicazione iniziale, perché
anticipato rispetto a quello pattuito o perché inizialmente non determinato, ma
determinabile in seguito.
Sono, inoltre, presenti chiarimenti per quanto
attiene alcune categorie di lavoratori tra cui:
- rapporti di lavoro subordinato;
- lavoratori autonomi in forma coordinata e continuativa, anche nella
modalità a progetto;
- soci lavoratori di cooperativa;
- rapporti di associazione in partecipazione.