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Minimali contributivi per le retribuzioni convenzionali
Il minimale
di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere da
applicare per l’anno 2007 è pari a 23,02 euro.
Lavoratori a domicilio
Il
limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio è fissato
per l’anno 2007 a 23,02 euro, comunque da ragguagliare al minimale di
retribuzione giornaliero di 41,43 euro. Si precisa che anche per tale categoria
di lavoratori si applica la retribuzione minima contrattuale stabilita dalla
contrattazione collettiva (art. 1, comma 1, D.L. n. 338/1989).
Lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al d.p.r. 30 aprile
1970, n. 602
Sulla base di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del
D.Lgs. n. 423/2001, al 31.12.2006 si è concluso il processo di graduale
innalzamento della retribuzione imponibile ai fini contributivi, finalizzato al
superamento dello speciale regime basato sulle retribuzioni convenzionali. A
decorrere dal 1° gennaio 2007 la retribuzione imponibile, ai fini del versamento
dei contributi previdenziali ed assistenziali, deve essere determinata secondo
le norme previste per la generalità dei lavoratori. Il minimale giornaliero
risulta pertanto pari a euro 41,43. Anche per la determinazione del minimale
orario, da utilizzare per il versamento della contribuzione previdenziale e
assistenziale dei lavoratori a tempo parziale, la normativa è quella prevista
per la generalità dei lavoratori.
L’INPS ha altresì precisato che,
considerata la situazione di passaggio di regime, per l’anno in corso il
criterio di determinazione del reddito imponibile ai fini contributivi trova
applicazione con esclusivo riferimento ai compensi di competenza dell’anno 2007.
Per le altre competenze dovute al 31 gennaio 2006, anche se corrisposte
successivamente a tale data, trova applicazione il regime previsto dal
D.Lgs. 6 novembre 2001, n. 423.
In seguito al superamento del sistema
convenzionale di calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali, cessa di
operare anche il principio di infrazionabilità dell’imponibile mensile.
Gli
unici periodi di assenza che consentono di tenere conto nel calcolo della
retribuzione imponibile delle giornate di effettiva occupazione sono quelli
individuati dalla normativa vigente in materia di cause legali d astensione dal
lavoro (ad esempio: malattia, maternità). L’Istituto sottolinea inoltre che i
contributi previdenziali sono dovuti dall’inizio del rapporto di lavoro di
lavoro del socio lavoratore e per tutta la sua durata.
Si precisa che il
Decreto Legislativo 6 novembre 2001, n. 423, non abroga espressamente alcuna
norma contenuta nel D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, pertanto ai soci lavoratori
continuano a trovare applicazione in quanto compatibili le disposizioni in esso
contenute. Gli stessi rimangono pertanto assoggettati alle sole forme
assicurative previste all’art. 1, del predetto Decreto
Presidenziale.
Cooperative sociali
L’art. 1, comma 787,
della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ha previsto,
per il periodo 2007-2009, un sistema di graduale aumento della retribuzione
imponibile ai fini contributivi per la categoria dei lavoratori soci di
cooperative sociali. Al riguardo l’INPS si è riservato di fornire istruzioni in
materia con apposita circolare in corso di emanazione.
Nelle more dell’esame
della disposizione in commento si continua a fare riferimento, per
l’assolvimento degli obblighi contributivi dei lavoratori soci delle cooperative
di cui sopra, a quanto stabilito dallo stesso Istituto con Circolare 8 febbraio
2006, n. 18. Le cooperative sociali potranno procedere alla regolarizzazione
contributiva, dopo l’emanazione delle apposite disposizioni in materia, ai sensi
di quanto stabilito dalla deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione
dell’Istituto del 26.03.1993.
Part-time
Ai fini contributivi la retribuzione dei lavoratori a
tempo parziale deve essere adeguata, se inferiore, sia alla retribuzione minima
imponibile prevista da leggi, regolamenti e contratti collettivi o individuali;
sia ad uno specifico minimale orario. Tale minimale orario si ottiene
moltiplicando il minimale giornaliero per il numero delle giornate di lavoro
settimanale ad orario normale (che sono sempre 6, anche se l’orario di lavoro
settimanale è distribuito su 5 giorni) e dividendo l’importo ottenuto per
l’orario normale di lavoro previsto dal CCNL di categoria o, in mancanza, dalla
contrattazione territoriale, aziendale o individuale.
Nell’ipotesi di un
normale orario settimanale di 40 ore settimanali, il minimale retributivo orario
è pari per l’anno 2007 a 6,21 euro.
Il procedimento di calcolo è il seguente:
(€ 41,43) x (6)/(40) = € 6,21
Quota di retribuzione soggetta all’aliquota aggiuntiva 1%
La prima
fascia di retribuzione pensionabile oltre la quale è dovuto a carico del
lavoratore, a norma dell’art. 3-ter, della Legge 14 novembre 1992,
n. 438, un’aliquota aggiuntiva dell’1%, a favore dei regimi pensionistici con
aliquote contributive per i lavoratori inferiori al 10%, è stata rivalutata per
l’anno in corso nelle seguenti misure: 40.083,00 euro su base annua e 3.340,00
euro su base mensile.
Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
Il massimale
annuo della base contributiva e pensionabile di cui all’art. 2, comma 18, Legge
8 agosto 1995, n. 335 da applicare ai nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme
pensionistiche obbligatorie e a coloro che optano per il calcolo della pensione
con il sistema contributivo è pari per l’anno 2007 a 87.187,00 euro.
Si
ricorda che tale massimale si applica anche sui contributi dovuti alla Gestione
separata INPS per i lavoratori autonomi e parasubordinati (collaboratori
coordinati e continuativi, incaricati della vendita a domicilio, liberi
professionisti privi di cassa di previdenza, autonomi occasionali, associati in
partecipazione). Inoltre, il massimale contributivo INPDAI per i dirigenti di
aziende industriali è stato soppresso dal 1° gennaio 2003, a seguito della
confluenza dell’INPDAI nell’INPS, con la conseguenza che per i dirigenti
precedentemente soggetti all’applicazione del soppresso massimale l’intero
emolumento imponibile sarà assoggettato a contribuzione.
Importi che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente ed
assimilato
Gli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro
dipendente ed assimilato possono essere rivalutati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, se la variazione percentuale del valore medio
dell’indice dei prezzi al consumo relativo ad un periodo di 12 mesi che termina
al 31 agosto di ogni anno supera il 2% rispetto al valore medio del medesimo
indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell’anno 1998.
Non
essendosi verificate le suddette condizioni previste dalla legge, anche per
l’anno 2006 risultano confermati i valori già stabiliti dal D.Lgs. 2
settembre 1997, n. 314.
Decontribuzione dei premi di risultato
Il limite di decontribuzione
dei premi di risultato previsti dai contratti collettivi aziendali resta fermo
nella misura del 3% della retribuzione imponibile annua.
Massimale giornaliero per le contribuzioni di malattia e maternità dei
lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato
Il
massimale giornaliero da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di
malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo
determinato è confermato per il 2007 nella misura di 67,14 euro.
Prestazioni di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello
stato
Gli oneri per le prestazioni di maternità obbligatoria per i parti,
le adozioni e gli affidamenti avvenuti dal 2 luglio 2000 sono posti a carico del
bilancio dello Stato, secondo quanto previsto dal Testo Unico sulla maternità e
paternità (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 78), entro il complessivo importo
di 1.548,58 euro, rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della
variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed
operai calcolato dall'ISTAT, secondo le seguenti misure:
Regolarizzazione del mese di gennaio 2006
I datori di lavoro che
non hanno applicato i valori rivalutati per l’anno in corso dal periodo di paga
di gennaio 2006 possono procedere alla regolarizzazione entro il 16 maggio 2007
(mod. DM 10 di aprile 2007 da trasmettere entro il 31 maggio) secondo le
seguenti modalità.
Regolarizzazione dei minimali giornalieri ed orari
Andranno
calcolate le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio
2007 e quelle effettivamente assoggettate a contribuzione per lo stesso messo,
tali differenze saranno da portare in aumento alle retribuzioni imponibili del
mese in cui si effettua la regolarizzazione, determinando i contributi dovuti
sui totali ottenuti.
Regolarizzazione dei lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui
al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602
L'importo delle differenze contributive
IVS a debito deve essere indicato in uno dei righi in bianco dei quadri "B/C"
del mod. DM 10/2, preceduto dalla dicitura "Diff. IVS" e dal codice "M188";
nella casella "retribuzioni" dovrà essere indicato l'importo della differenza di
retribuzione imponibile ai fini pensionistici; nessun dato dovrà essere, invece,
indicato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".
Per la
regolarizzazione delle differenze contributive diverse dall'IVS dovrà essere
utilizzato uno dei righi in bianco dei quadri "B/C" del mod. DM 10/2, facendo
precedere l'importo dalla dicitura "Diff. contribuzioni minori" e dal codice
"M301"; nella casella "retribuzioni" dovrà essere indicato l'importo della
differenza di retribuzione imponibile ai fini delle contribuzioni diverse
dall'IVS; nessun dato dovrà essere, invece, indicato nelle caselle "numero
dipendenti" e "numero giornate".
Regolarizzazione aliquota aggiuntiva 1%
La differenza contributiva
a credito dell’azienda, da rendere ai lavoratori, per l’aumento della quota di
retribuzione soggetta all’aliquota aggiuntiva dell’1% va riportata nel quadro D
del modello DM 10/2, utilizzando i codici previsti dalla Circolare 22 dicembre
2006, n. 153: per la generalità delle aziende il codice L951; per i dirigenti ex
INPDAI codice L954.