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Torna indietro    da "EPAS NOTIZIE" del 27/02/2007

INPS: la rivalutazione calcolo contributi previdenziali ed assstenziali anno 2007
Minimali di retribuzione per la generalita’ dei lavoratori
La base imponibile di reddito di lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione per i dipendenti a tempo pieno e per i settori di interesse più generale - vale a dire industria, terziario, credito e assicurazioni - deve essere adeguata, se inferiore, sia alla retribuzione minima imponibile stabilita dalla contrattazione collettiva; sia al minimale di retribuzione giornaliera rivalutato per l’anno 2007 pari a 41,43 euro per gli impiegati e gli operai (9,5% del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti pari dal 1° gennaio 2007 a 436,14 euro mensili) e a 114,63 euro per i dirigenti (settori industria – credito – commercio).
Si ricorda, infatti, che, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1,   DL 9 ottobre 1989, n. 338, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. In caso di più contratti collettivi per la medesima categoria, la retribuzione imponibile è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.
I trattamenti retributivi erogati dal datore di lavoro ad integrazione di prestazioni assistenziali a carico dell’Istituto, se d’importo inferiore al minimale di retribuzione giornaliera, non devono essere adeguati a quest’ultimo.

Minimali contributivi per le retribuzioni convenzionali
Il minimale di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere da applicare per l’anno 2007 è pari a 23,02 euro.
Lavoratori a domicilio
Il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio è fissato per l’anno 2007 a 23,02 euro, comunque da ragguagliare al minimale di retribuzione giornaliero di 41,43 euro. Si precisa che anche per tale categoria di lavoratori si applica la retribuzione minima contrattuale stabilita dalla contrattazione collettiva (art. 1, comma 1, D.L. n. 338/1989).

Lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al d.p.r. 30 aprile 1970, n. 602
Sulla base di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 423/2001, al 31.12.2006 si è concluso il processo di graduale innalzamento della retribuzione imponibile ai fini contributivi, finalizzato al superamento dello speciale regime basato sulle retribuzioni convenzionali. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, deve essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori. Il minimale giornaliero risulta pertanto pari a euro 41,43. Anche per la determinazione del minimale orario, da utilizzare per il versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale dei lavoratori a tempo parziale, la normativa è quella prevista per la generalità dei lavoratori.
L’INPS ha altresì precisato che, considerata la situazione di passaggio di regime, per l’anno in corso il criterio di determinazione del reddito imponibile ai fini contributivi trova applicazione con esclusivo riferimento ai compensi di competenza dell’anno 2007. Per le altre competenze dovute al 31 gennaio 2006, anche se corrisposte successivamente a tale data, trova applicazione il regime previsto dal
D.Lgs. 6 novembre 2001, n. 423.
In seguito al superamento del sistema convenzionale di calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali, cessa di operare anche il principio di infrazionabilità dell’imponibile mensile.
Gli unici periodi di assenza che consentono di tenere conto nel calcolo della retribuzione imponibile delle giornate di effettiva occupazione sono quelli individuati dalla normativa vigente in materia di cause legali d astensione dal lavoro (ad esempio: malattia, maternità). L’Istituto sottolinea inoltre che i contributi previdenziali sono dovuti dall’inizio del rapporto di lavoro di lavoro del socio lavoratore e per tutta la sua durata.
Si precisa che il Decreto Legislativo 6 novembre 2001, n. 423, non abroga espressamente alcuna norma contenuta nel D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, pertanto ai soci lavoratori continuano a trovare applicazione in quanto compatibili le disposizioni in esso contenute. Gli stessi rimangono pertanto assoggettati alle sole forme assicurative previste all’art. 1, del predetto Decreto Presidenziale.

Cooperative sociali
L’art. 1, comma 787, della   Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ha previsto, per il periodo 2007-2009, un sistema di graduale aumento della retribuzione imponibile ai fini contributivi per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali. Al riguardo l’INPS si è riservato di fornire istruzioni in materia con apposita circolare in corso di emanazione.
Nelle more dell’esame della disposizione in commento si continua a fare riferimento, per l’assolvimento degli obblighi contributivi dei lavoratori soci delle cooperative di cui sopra, a quanto stabilito dallo stesso Istituto con Circolare 8 febbraio 2006, n. 18. Le cooperative sociali potranno procedere alla regolarizzazione contributiva, dopo l’emanazione delle apposite disposizioni in materia, ai sensi di quanto stabilito dalla deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 26.03.1993.

Part-time
Ai fini contributivi la retribuzione dei lavoratori a tempo parziale deve essere adeguata, se inferiore, sia alla retribuzione minima imponibile prevista da leggi, regolamenti e contratti collettivi o individuali; sia ad uno specifico minimale orario. Tale minimale orario si ottiene moltiplicando il minimale giornaliero per il numero delle giornate di lavoro settimanale ad orario normale (che sono sempre 6, anche se l’orario di lavoro settimanale è distribuito su 5 giorni) e dividendo l’importo ottenuto per l’orario normale di lavoro previsto dal CCNL di categoria o, in mancanza, dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale.
Nell’ipotesi di un normale orario settimanale di 40 ore settimanali, il minimale retributivo orario è pari per l’anno 2007 a 6,21 euro.
Il procedimento di calcolo è il seguente: (€ 41,43) x (6)/(40) = € 6,21

Quota di retribuzione soggetta all’aliquota aggiuntiva 1%
La prima fascia di retribuzione pensionabile oltre la quale è dovuto a carico del lavoratore, a norma dell’art. 3-ter, della   Legge 14 novembre 1992, n. 438, un’aliquota aggiuntiva dell’1%, a favore dei regimi pensionistici con aliquote contributive per i lavoratori inferiori al 10%, è stata rivalutata per l’anno in corso nelle seguenti misure: 40.083,00 euro su base annua e 3.340,00 euro su base mensile.

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all’art. 2, comma 18, Legge 8 agosto 1995, n. 335 da applicare ai nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e a coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo è pari per l’anno 2007 a 87.187,00 euro.
Si ricorda che tale massimale si applica anche sui contributi dovuti alla Gestione separata INPS per i lavoratori autonomi e parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi, incaricati della vendita a domicilio, liberi professionisti privi di cassa di previdenza, autonomi occasionali, associati in partecipazione). Inoltre, il massimale contributivo INPDAI per i dirigenti di aziende industriali è stato soppresso dal 1° gennaio 2003, a seguito della confluenza dell’INPDAI nell’INPS, con la conseguenza che per i dirigenti precedentemente soggetti all’applicazione del soppresso massimale l’intero emolumento imponibile sarà assoggettato a contribuzione.

Importi che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente ed assimilato
Gli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente ed assimilato possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, se la variazione percentuale del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo relativo ad un periodo di 12 mesi che termina al 31 agosto di ogni anno supera il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell’anno 1998.
Non essendosi verificate le suddette condizioni previste dalla legge, anche per l’anno 2006 risultano confermati i valori già stabiliti dal   D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.

Tabella

Decontribuzione dei premi di risultato
Il limite di decontribuzione dei premi di risultato previsti dai contratti collettivi aziendali resta fermo nella misura del 3% della retribuzione imponibile annua.

Massimale giornaliero per le contribuzioni di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato
Il massimale giornaliero da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato è confermato per il 2007 nella misura di 67,14 euro.

Prestazioni di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello stato
Gli oneri per le prestazioni di maternità obbligatoria per i parti, le adozioni e gli affidamenti avvenuti dal 2 luglio 2000 sono posti a carico del bilancio dello Stato, secondo quanto previsto dal Testo Unico sulla maternità e paternità (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 78), entro il complessivo importo di 1.548,58 euro, rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai calcolato dall'ISTAT, secondo le seguenti misure:

Tabella 2

Regolarizzazione del mese di gennaio 2006
I datori di lavoro che non hanno applicato i valori rivalutati per l’anno in corso dal periodo di paga di gennaio 2006 possono procedere alla regolarizzazione entro il 16 maggio 2007 (mod. DM 10 di aprile 2007 da trasmettere entro il 31 maggio) secondo le seguenti modalità.

Regolarizzazione dei minimali giornalieri ed orari
Andranno calcolate le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2007 e quelle effettivamente assoggettate a contribuzione per lo stesso messo, tali differenze saranno da portare in aumento alle retribuzioni imponibili del mese in cui si effettua la regolarizzazione, determinando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

Regolarizzazione dei lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602
L'importo delle differenze contributive IVS a debito deve essere indicato in uno dei righi in bianco dei quadri "B/C" del mod. DM 10/2, preceduto dalla dicitura "Diff. IVS" e dal codice "M188"; nella casella "retribuzioni" dovrà essere indicato l'importo della differenza di retribuzione imponibile ai fini pensionistici; nessun dato dovrà essere, invece, indicato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".
Per la regolarizzazione delle differenze contributive diverse dall'IVS dovrà essere utilizzato uno dei righi in bianco dei quadri "B/C" del mod. DM 10/2, facendo precedere l'importo dalla dicitura "Diff. contribuzioni minori" e dal codice "M301"; nella casella "retribuzioni" dovrà essere indicato l'importo della differenza di retribuzione imponibile ai fini delle contribuzioni diverse dall'IVS; nessun dato dovrà essere, invece, indicato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".

Regolarizzazione aliquota aggiuntiva 1%
La differenza contributiva a credito dell’azienda, da rendere ai lavoratori, per l’aumento della quota di retribuzione soggetta all’aliquota aggiuntiva dell’1% va riportata nel quadro D del modello DM 10/2, utilizzando i codici previsti dalla Circolare 22 dicembre 2006, n. 153: per la generalità delle aziende il codice L951; per i dirigenti ex INPDAI codice L954.


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