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La rivoluzione si avvertirà soprattutto a fine mese
Così, per
quanti dovranno fare i conti del primo stipendio aggiornato al contratto (quello
di marzo, appunto), abbiamo provato a costruire cinque situazioni tipo —
schematizzate in alto — che ricalcolano il costo mensile (comprensivo di
stipendio e contributi Inps) per le famiglie. In tutte le ipotesi si sono messi
a confronto i nuovi livelli di qualifica e di retribuzione (detraendo dal netto
in busta paga del lavoratore i contributi a suo carico versati però all’Inps dal
datore di lavoro) cercando di individuare le situazioni più simili in base al
vecchio contratto. Operazione non sempre agevole per l’inevitabile asimmetria
dovuta all’affinarsi del "mansionario".
Nel contratto non mancano poi altre novità
Le parti concordano la
durata normale dell’orario di lavoro entro un limite massimo di 10 ore
giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali per i
lavoratori conviventi (entro un massimo di otto ore giornaliere non consecutive)
per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni per i
lavoratori non conviventi. Debutta il part time per lavoratori conviventi (di
cui ai livelli C, B e B super) e gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40
anni che frequentano corsi di studio per conseguire un titolo riconosciuto dallo
Stato, i quali possono essere assunti in regime di convivenza con orario fino a
30 ore settimanali da articolare in una di queste tipologie:
L’assunzione, in questi casi, dovrà risultare da atto scritto sottoscritto
dal datore di lavoro e dal lavoratore e dovrà essere specificato l’orario
effettivo di lavoro concordato e la sua collocazione temporale. Va detto che da
quest’anno — per effetto della Finanziaria 2007 — anche le assunzioni di colf e
badanti vanno comunicate sempre in anticipo al Centro per l’impiego. Entro 24
ore dall’assunzione va presentata anche la denuncia nominativa assicurativa
all’Inail.
L’impiego di colf e badanti può, d’ora in avanti, anche essere a
termine, a fronte di esigenze particolari quali l’esecuzione di un servizio
definito, la sostituzione di altri lavoratori, l’assistenza extradomiciliare a
persone non autosufficienti ricoverate in case di cura o di riposo. Se la durata
del rapporto di lavoro non supera i dodici giorni non è necessaria la forma
scritta, che è di norma prevista dall’articolo 6 del nuovo contratto
collettivo.
L’instaurazione di un rapporto di lavoro con una colf obbliga il
datore di lavoro al pagamento di un contributo in aggiunta alla retribuzione,
dovuto in base alla retribuzione oraria concordata tra le parti, alla
tredicesima calcolata in misura oraria e al valore convenzionale del vitto e
alloggio. I contributi sono dovuti ogni tre mesi, per tutti i giorni comunque
retribuiti.
L’articolo 8 del nuovo contratto consente l’assunzione di due
lavoratori che assolvono in solido l’adempimento di un’unica prestazione
lavorativa (job sharing). Questa particolare forma di lavoro è stata di fatto e
definitivamente introdotta dall’articolo 41 del Dlgs n. 276/03 senza ottenere
particolare successo. È auspicabile tuttavia che in questo particolare settore
si manifesti una maggiore adesione. Nel job sharing i lavoratori rispondono in
solido dell’unica obbligazione assunta, restandone ciascuno personalmente e
direttamente responsabile. Il contratto, in questo caso, va necessariamente
stipulato in forma scritta e dovrà indicare la misura percentuale e la
collocazione temporale della prestazione che si prevede venga svolta da ciascun
lavoratore. Fatte salve eventuali diverse intese fra le parti, i due lavoratori
possono determinare, discrezionalmente e in qualsiasi momento, sostituzioni fra
di loro, nonché modificare consensualmente la collocazione temporale dei
rispettivi orari di lavoro, nel qual caso il rischio dell’impossibilità della
prestazione lavorativa, per fatti attinenti a uno dei coobbligati, è posta a
carico dell’altro. Le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori
comporta l’estinzione del vincolo contrattuale salvo che, su richiesta del
datore di lavoro o su proposta del lavoratore rimasto, questi si renda
disponibile per l’intera prestazione. In questo caso il contratto si trasformerà
in un normale contratto di lavoro subordinato ai sensi dell’articolo 2094 del
Codice civile.