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Torna indietro    da "KATAWEB" del 28/02/2007

Le nuove disposizioni prevedono tra l'altro le rivalutazioni delle prestazioni
(Nota Inail 11.1.2007)

L’INAIL, con la Nota in data 11 gennaio 2007, n. 60002.264, ha segnalato le novità di maggior rilievo che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per l’anno 2007), ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 2007, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La Nota si riferisce, tra l’altro, alle disposizioni contenute nei commi dell’articolo unico della stessa legge finanziaria di seguito specificati. Il comma 778 ha previsto la rivalutazione delle particolari prestazioni economiche erogate nei casi di rettifiche per errori ai sensi dell’art. 14-viciesquater del DL n. 115/2005, convertito in legge n. 168/2005. Il comma 782 ha introdotto nel DLgs n. 38/2000 l’art. 13-bis, con il quale varie norme concernenti i grandi invalidi di lavoro sono state integrate per tenere conto del danno biologico. Per effetto di tali integrazioni: i lavoratori che, per gli infortuni sul lavoro verificatisi e per le malattie professionali denunciate dal 1° gennaio 2007, abbiano subito o subiscano una menomazione dell’integrità psicofisica di grado pari o superiore al 60 per cento, sono ammessi ai benefici economici e onorifici previsti per i grandi invalidi del lavoro (art. 178 del TU n. 1124/1965); i lavoratori che abbandonano la lavorazione perché affetti da silicosi o asbestosi, per le malattie denunciate dal 1° gennaio 2007 con menomazione dell’integrità psicofisica di qualunque grado purché superiore al 60 per cento, per il periodo di un anno hanno diritto alla rendita di passaggio indipendentemente dalle prestazioni ad essi dovute per l’accertata riduzione dell’attitudine al lavoro (art. 150 del TU n. 1124/1965); nell’ambito del settore agricolo, anche ai titolari di rendita per menomazione dell’integrità psicofisica di grado non inferiore al 35 per cento può essere concesso, per le finalità già previste, il riscatto in capitale di tutta o parte della rendita (art. 220 del TU n. 1124/1965); nei casi di invalidità permanente assoluta conseguenti a menomazioni elencate nella Tabella di cui all’allegato 3 al DPR n. 1124/1965, anche per le ipotesi di infortunio e di malattie professionali denunciate dal 1° gennaio 2007, è previsto l’assegno per l’assistenza personale continuativa (art. 76, comma 1, e art. 218, comma 1, del TU n. 1124/1965); dal 1° gennaio 2007, in presenza di tutte le condizioni già previste, lo speciale assegno continuativo mensile ai superstiti, spetta anche nel caso di morte del titolare di rendita ottenuta per menomazione dell’integrità psicofisica di grado non inferiore al 48 per cento (art. 11, comma 3, della legge n. 251/1982); l’assegno di incollocabilità spetta anche per gli infortuni sul lavoro verificatisi e per le malattia professionali dell’integrità psicofisica di grado superiore al 20 per cento denunciate dal 1° gennaio 2007 (art. 10, comma 3, della legge n. 248/1976). Il comma 1187 ha previsto l’istituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di un Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. Il comma 1257 ha previsto, in materia di assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, la riduzione dal 33 al 27 per cento del grado minimo di inabilità permanente ai fini del diritto alla rendita.
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