
da "
KATAWEB" del
28/02/2007
Le nuove disposizioni prevedono tra l'altro le rivalutazioni delle prestazioni
(Nota Inail 11.1.2007)
L’INAIL, con la Nota in data 11 gennaio 2007, n. 60002.264, ha segnalato le
novità di maggior rilievo che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per
l’anno 2007), ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 2007, in materia di
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali. La Nota si riferisce, tra l’altro, alle disposizioni contenute
nei commi dell’articolo unico della stessa legge finanziaria di seguito
specificati. Il comma 778 ha previsto la rivalutazione delle particolari
prestazioni economiche erogate nei casi di rettifiche per errori ai sensi
dell’art. 14-viciesquater del DL n. 115/2005, convertito in legge n. 168/2005.
Il comma 782 ha introdotto nel DLgs n. 38/2000 l’art. 13-bis, con il quale varie
norme concernenti i grandi invalidi di lavoro sono state integrate per tenere
conto del danno biologico. Per effetto di tali integrazioni: i lavoratori che,
per gli infortuni sul lavoro verificatisi e per le malattie professionali
denunciate dal 1° gennaio 2007, abbiano subito o subiscano una menomazione
dell’integrità psicofisica di grado pari o superiore al 60 per cento, sono
ammessi ai benefici economici e onorifici previsti per i grandi invalidi del
lavoro (art. 178 del TU n. 1124/1965); i lavoratori che abbandonano la
lavorazione perché affetti da silicosi o asbestosi, per le malattie denunciate
dal 1° gennaio 2007 con menomazione dell’integrità psicofisica di qualunque
grado purché superiore al 60 per cento, per il periodo di un anno hanno diritto
alla rendita di passaggio indipendentemente dalle prestazioni ad essi dovute per
l’accertata riduzione dell’attitudine al lavoro (art. 150 del TU n. 1124/1965);
nell’ambito del settore agricolo, anche ai titolari di rendita per menomazione
dell’integrità psicofisica di grado non inferiore al 35 per cento può essere
concesso, per le finalità già previste, il riscatto in capitale di tutta o parte
della rendita (art. 220 del TU n. 1124/1965); nei casi di invalidità permanente
assoluta conseguenti a menomazioni elencate nella Tabella di cui all’allegato 3
al DPR n. 1124/1965, anche per le ipotesi di infortunio e di malattie
professionali denunciate dal 1° gennaio 2007, è previsto l’assegno per
l’assistenza personale continuativa (art. 76, comma 1, e art. 218, comma 1, del
TU n. 1124/1965); dal 1° gennaio 2007, in presenza di tutte le condizioni già
previste, lo speciale assegno continuativo mensile ai superstiti, spetta anche
nel caso di morte del titolare di rendita ottenuta per menomazione
dell’integrità psicofisica di grado non inferiore al 48 per cento (art. 11,
comma 3, della legge n. 251/1982); l’assegno di incollocabilità spetta anche per
gli infortuni sul lavoro verificatisi e per le malattia professionali
dell’integrità psicofisica di grado superiore al 20 per cento denunciate dal 1°
gennaio 2007 (art. 10, comma 3, della legge n. 248/1976). Il comma 1187 ha
previsto l’istituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
di un Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul
lavoro. Il comma 1257 ha previsto, in materia di assicurazione contro gli
infortuni in ambito domestico, la riduzione dal 33 al 27 per cento del grado
minimo di inabilità permanente ai fini del diritto alla rendita.
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