Ente di Patronato e di Assistenza Sociale
Via Giovanni Giolitti, 212/C - 00185 Roma
Tel. 06.4818918 - Fax 06.48976812 - [email protected]
Numero Verde 800 029661

 I Vostri diritti sono i Nostri doveri!

»Home »News
»Chi siamo »link utili
»Attività »Cookie Policy
»Privacy Notice
WISTLEBLOWING Amministrazione Trasparente
martedì 23 aprile 2024    Italiano Francese English Spagnolo Tedesco
x-CHIUDI
Indietro  Stampa  Stampa PDF    A | A | A |
Torna indietro    da "KATAWEB" del 22/03/2007

Indennità all'invalido civile anche se in ospedale
Non è legittima l'esclusione dall'accompagnamento per la presenza in un nosocomio pubblico

L’esclusione dalla fruizione dell’indennità di accompagnamento, prevista dal comma 3 dell’art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, per gli invalidi civili totalmente inabili per i periodi durante i quali gli stessi siano ricoverati gratuitamente in istituto, può non applicarsi se il ricovero avvenga in ospedale pubblico che non sia in grado di prestare tutte le cure necessarie per assicurare a detti invalidi un’adeguata assistenza. In tal senso si è pronunciata la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione nella Sentenza 20 dicembre 2006-2 febbraio 2007, n. 2270, accogliendo il ricorso proposto dal padre di una invalida civile grave contro la Sentenza n. 159/2004 con la quale la Corte di Appello di Venezia, in riforma della precedente sentenza emessa dal Tribunale di Verona, lo aveva condannato a rifondere all’INPS quanto da lui percepito, in qualità di tutore, dal 1° febbraio 1995 in poi a titolo di indennità di accompagnamento durante il ricovero gratuito in via permanente della figlia invalida civile presso la struttura pubblica del Policlinico. La Corte d’Appello di Venezia aveva giustificato la propria decisione con la motivazione che il comma 3 dell’art. 1 della legge n. 18/1980 prevede l’esclusione dell’erogazione dell’indennità di accompagnamento nel caso di invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto. Ma la Corte di Cassazione ha obiettato che nel caso di specie il ricovero in via permanente dell’invalida era avvenuto in un ospedale pubblico che di per sé non può costituire l’equivalente del ricovero gratuito in istituto. Secondo la Corte di Cassazione è dubbio che il legislatore nel sancire la esclusione dall’indennità abbia inteso significare che non spetti in ogni caso di “ricovero presso qualsiasi struttura”. E’, invece, plausibile che il legislatore adoperando l’espressione “istituto” si sia riferito ad una struttura in cui, oltre alle cure mediche, al paziente totalmente invalido e non autosufficiente, come quello del caso di specie, venga garantita un’assistenza completa, anche di carattere personale, continuativa ed efficiente in ordine a tutti gli “atti quotidiani della vita” cui l’indennità in parola è destinata a far fronte, tale da rendere superflua la presenza dei familiari o di terze persone. Questa tesi è suffragata dalla giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione che, tra l’altro, nella Sentenza 2 novembre 1998, n. 10946, ha avuto modo di affermare che il ricovero di un inabile totale, sprovvisto di mezzi necessari per vivere, in una struttura pubblica non in grado di prestargli tutte le cura necessarie per un’adeguata assistenza infermieristica, può giustificare, in via eccezionale rispetto a quanto dispone testualmente l’art. 1 della legge n. 18/1980, il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento anche per il periodo di ricovero soltanto nell’ipotesi in cui, proprio a causa di tale necessaria integrazione, l’assistito abbia subito un danno ingiusto perché costretto a retribuire il cosiddetto “infermiere privato”. Alla luce di tale giurisprudenza deve conclusivamente ritenersi che l’indennità di accompagnamento possa spettare all’invalido civile grave anche durante il ricovero in ospedale pubblico purché si dimostri che le prestazioni assicurate dallo stesso ospedale non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana. Nella fattispecie una indagine su quest’ultimo aspetto non era stata effettuata, per cui la Corte di Cassazione ha cassato la Sentenza impugnata dal ricorrente, rinviando la decisione nel merito della causa alla Corte di Appello di Bologna.
Ascolta Ascolta questo testo: (voce maschile) | (voce femminile)
ATTENZIONE! Essendo una versione beta, questo lettore
potrebbe non funzionare correttamente con alcune news


FNA Il Patronato EPAS è un servizio della FNA - Federazione Nazionale Agricoltura