Ente di Patronato e di Assistenza Sociale
Via Giovanni Giolitti, 212/C - 00185 Roma
Tel. 06.4818918 - Fax 06.48976812 - [email protected]
Numero Verde 800 029661

 I Vostri diritti sono i Nostri doveri!

»Home »News
»Chi siamo »link utili
»Attività »Cookie Policy
»Privacy Notice
WISTLEBLOWING Amministrazione Trasparente
sabato 20 aprile 2024    Italiano Francese English Spagnolo Tedesco
x-CHIUDI
Indietro  Stampa  Stampa PDF    A | A | A |
Torna indietro    da "KATAWEB" del 19/03/2007

Previdenza, gli accordi con la Svizzera
Con la Circolare del 7 febbraio 2007, n. 36, l’INPS ha fatto presente di avere stipulato, in data 19 maggio 2006 e in data 24 gennaio 2007, due Accordi di tipo procedurale con il Fondo di Garanzia LPP che in Svizzera opera nell’ambito del 2° pilastro concernente la previdenza professionale.
In Svizzera, l’Ufficio Centrale del Fondo di Garanzia LPP mantiene i collegamenti tra gli Istituti di previdenza professionale e gli assicurati. Lo stesso Ufficio, sulla base delle segnalazioni ad esso inviate dagli Istituti di previdenza, svolge, tra l’altro, il compito di individuare le persone assicurate che, al raggiungimento della prevista età anagrafica, possono conseguire il diritto alla rendita, ovvero alla prestazione indicata anche con l’espressione di “averi dimenticati”. Il primo Accordo sottoscritto il 19 maggio 2006 tra l’INPS e il Fondo di Garanzia LPP prevede una procedura di scambio di informazioni finalizzate ad individuare i cittadini italiani aventi diritto agli averi dimenticati, che hanno lasciato definitivamente la Svizzera e si sono stabiliti in Italia.
Il secondo Accordo, che è stato sottoscritto tra l’INPS e il Fondo di Garanzia LPP il 24 gennaio 2007, prevede un procedimento amministrativo gestito dalle strutture centrali dei due Paesi. Seguendo quest’ultimo procedimento, l’assicurato presenta al Fondo di Garanzia LPP la richiesta di verificare l’iscrizione presso il regime obbligatorio per l’IVS in Italia e il Fondo di Garanzia, dopo avere fissato il giorno di riferimento a 90 giorni dalla notifica della richiesta, con apposito file e su rete protetta, trasmette i dati alla Direzione Convenzioni Internazionali dell’INPS. Tale Direzione INPS, dopo aver verificato lo stato di iscrizione sugli archivi del Casellario Centrale dei lavoratori attivi, ritrasmette il file con i dati aggiornati al Fondo di Garanzia LPP che, esaminati i dati aggiornati, ne informa la persona che ha presentato la richiesta e le Istituzioni coinvolte dall’accertamento circa il risultato della verifica effettuato dall’INPS.
Nell’ipotesi in cui l’interessato, al momento del rientro in Italia, chieda all’Istituto di previdenza svizzero il pagamento in capitale della prestazione previdenziale professionale, il pagamento può essere autorizzato alla condizione che l’INPS comunichi al Fondo di Garanzia LPP che il richiedente, alla data di riferimento non risulti iscritto nel Casellario Centrale delle posizioni previdenziali attive.
Alla stessa condizione potrà avvenire anche il pagamento in contanti della prestazione previdenziale chiesto dall’interessato dopo alcuni mesi o dopo uno o più anni da quando è avvenuto il suo rientro in Italia.

Ascolta Ascolta questo testo: (voce maschile) | (voce femminile)
ATTENZIONE! Essendo una versione beta, questo lettore
potrebbe non funzionare correttamente con alcune news


FNA Il Patronato EPAS è un servizio della FNA - Federazione Nazionale Agricoltura