
da "
KATAWEB" del
19/03/2007
Previdenza, gli accordi con la Svizzera
Con la Circolare del 7 febbraio 2007, n. 36, l’INPS ha fatto presente di
avere stipulato, in data 19 maggio 2006 e in data 24 gennaio 2007, due Accordi
di tipo procedurale con il Fondo di Garanzia LPP che in Svizzera opera
nell’ambito del 2° pilastro concernente la previdenza professionale.
In
Svizzera, l’Ufficio Centrale del Fondo di Garanzia LPP mantiene i collegamenti
tra gli Istituti di previdenza professionale e gli assicurati. Lo stesso
Ufficio, sulla base delle segnalazioni ad esso inviate dagli Istituti di
previdenza, svolge, tra l’altro, il compito di individuare le persone assicurate
che, al raggiungimento della prevista età anagrafica, possono conseguire il
diritto alla rendita, ovvero alla prestazione indicata anche con l’espressione
di “averi dimenticati”. Il primo Accordo sottoscritto il 19 maggio 2006 tra
l’INPS e il Fondo di Garanzia LPP prevede una procedura di scambio di
informazioni finalizzate ad individuare i cittadini italiani aventi diritto agli
averi dimenticati, che hanno lasciato definitivamente la Svizzera e si sono
stabiliti in Italia.
Il secondo Accordo, che è stato sottoscritto tra l’INPS
e il Fondo di Garanzia LPP il 24 gennaio 2007, prevede un procedimento
amministrativo gestito dalle strutture centrali dei due Paesi. Seguendo
quest’ultimo procedimento, l’assicurato presenta al Fondo di Garanzia LPP la
richiesta di verificare l’iscrizione presso il regime obbligatorio per l’IVS in
Italia e il Fondo di Garanzia, dopo avere fissato il giorno di riferimento a 90
giorni dalla notifica della richiesta, con apposito file e su rete protetta,
trasmette i dati alla Direzione Convenzioni Internazionali dell’INPS. Tale
Direzione INPS, dopo aver verificato lo stato di iscrizione sugli archivi del
Casellario Centrale dei lavoratori attivi, ritrasmette il file con i dati
aggiornati al Fondo di Garanzia LPP che, esaminati i dati aggiornati, ne informa
la persona che ha presentato la richiesta e le Istituzioni coinvolte
dall’accertamento circa il risultato della verifica effettuato dall’INPS.
Nell’ipotesi in cui l’interessato, al momento del rientro in Italia, chieda
all’Istituto di previdenza svizzero il pagamento in capitale della prestazione
previdenziale professionale, il pagamento può essere autorizzato alla condizione
che l’INPS comunichi al Fondo di Garanzia LPP che il richiedente, alla data di
riferimento non risulti iscritto nel Casellario Centrale delle posizioni
previdenziali attive.
Alla stessa condizione potrà avvenire anche il
pagamento in contanti della prestazione previdenziale chiesto dall’interessato
dopo alcuni mesi o dopo uno o più anni da quando è avvenuto il suo rientro in
Italia.
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