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Torna indietro    da "DPL" del 02/04/2007

Le sanzioni per omessa istituzione ed esibizione dei libri paga e matricola: precisazioni
Il Ministero del Lavoro, con lettera circolare n. 4024 del 29 marzo 2007, ha fornito i chiarimenti operativi, al proprio personale ispettivo, circa l'omessa istituzione e omessa esibizione dei libri matricola e paga. 

1. omessa istituzione del libro matricola e del libro paga   sanzione da 4.000 a 12.000 euro  

Applicata nelle ipotesi in cui il datore di lavoro sia del tutto sprovvisto di tali documenti  (e non nell'ipotesi in cui il datore di lavoro li abbia rimossi dal luogo di lavoro), ovvero abbia in uso documenti non vidimati dagli Istituti Previdenziali, ovvero non dichiarati conformi all'originale da parte del consulente del lavoro, da altro professionista abilitato o dallo stesso datore di lavoro.

Non rientra in tali fattispecie l'ipotesi in cui il personale ispettivo accerti una vidimazione tardiva dei libri stessi.

  • sanzione da 125 a 770 euro per soggetti assicurati INAIL  quintuplicati in forza della Finanziaria 2007 (art. 1, comma 1177)
  • sanzione da 25 a 150 euro per soggetti non assicurati INAIL  

2. Omessa esibizione e rimozione dei libri obbligatori

  • sanzione ridotta pari a 4.000 euro

L'omessa esibizione del libro matricola o del libro paga va configurata come condotta volta a non consentire all'organo di vigilanza di effettuare la verifica sulla regolare costituzione del rapporto di lavoro.

 La rimozione dei libri obbligatori 

  • sanzione da 125 a 770 euro per soggetti assicurati INAIL  quintuplicati in forza della Finanziaria 2007 (art. 1, comma 1177)
  • sanzione da 25 a 150 euro per soggetti non assicurati INAIL

3. Unicità dei libri e copie conformi

 Si evidenzia il principio di unicità dei libri obbligatori.

In caso di luoghi di lavoro ove è materialmente impossibile esibire i libri obbligatori si ritiene che gli originali dei libri matricola e paga possano essere tenuti presso la sede legale dell'impressa che provvederà a tenere, presso ciascun luogo in cui si esegue il lavoro una copia (anche fotostatica e per estratto) di tale documentazione, dichiarata conforme all'originale (la dichiarazione di conformità consiste nell'apposizione di data, timbro e forma autografa su ogni pagina della copia). L'eventuale difformità che dovesse riscontrarsi tra la copia e la documentazione originale, successive alla dichiarazione di conformità, integreranno solo l'illecito di irregolare tenuta dei libri:

  • sanzione da 125 a 770 euro per soggetti assicurati INAIL  quintuplicati in forza della Finanziaria 2007 (art. 1, comma 1177)
  • sanzione da 25 a 150 euro per soggetti non assicurati INAIL

Circolare Ministero del lavoro e della previdenza sociale 29/03/2007, n. prot. 25/SEGR/ 0004024


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