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Così ha concluso il Tar per la Puglia, Bari, sezione seconda, nella sentenza 6 marzo 2007, n. 624.
La vicenda ha visto coinvolto un soggetto invalido civile al 50% che, dopo aver partecipato alle prove selettive per l’assunzione di otto commessi, presso la locale ASL, è stato giudicato non idoneo.
Il Tar investito della causa – per cui ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione – ha ritenuto che “la procedura di assunzione mediante selezione da parte della p.a. degli iscritti nelle liste di collocamento non è assimilabile alle procedure concorsuali, atteso che essa sostanzialmente consiste nella mera assunzione diretta di coloro che sono iscritti nelle prime posizioni della graduatoria corrispondenti al numero dei posti indicati nella richiesta di assunzione inoltrata dall’amministrazione e, pertanto, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell’art. 63, comma 1, d.lgv. 165/2001”.
Il Collegio, richiamando conforme giurisprudenza (Cass. Sez. Unite 27 maggio 1999, n. 302) ha affermato che in tema di collocameto obbligatorio, debbono essere distinti due momenti ben precisi:
In questo secondo momento, dunque, secondo il Collegio, essendo la causa petendi costituita dalla violazione di un diritto soggettivo, quale il diritto all'assunzione, la controversia spetta al giudice ordinario (Cass. SU n. 5806 del 1998; Cass. n. 5338 del 1993).