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Torna indietro    da "CENTRO STUDI EPAS" del 05/04/2007

Legittimo il divieto delle spese di missione per i dipendenti pubblici, non è legittimo il divieto di rimborso spese in classi superiori
(Corte Costituzionale 21 marzo 2007, n. 95-)

Non è illegittima la norma che sopprimere l’indennità di missione per i dipendenti pubblici, lo è invece nella parte in cui nega il rimborso delle spese di viaggio aereo in classi superiori a quella economica al personale appartenente alle Regioni e agli enti locali, ledendo l’autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali.

Per la stessa giurisprudenza della corte Costituzionale, alle regioni “la legge statale può solo prescrivere obiettivi (ad esempio, il contenimento della spesa pubblica), ma non imporre nel dettaglio le modalità e gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi (ex multis, sentenze n. 88 del 2006, nn. 449 e 417 del 2005 e nn. 390 e 36 del 2004)”. Pertanto, conclude la Corte, con la dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 216, per contrasto con gli articoli 117, terzo comma, e 119 Cost., nella parte in cui esso si applica al personale delle Regioni, ed anche nella parte in cui si applica anche agli enti locali.


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