da "
LA PREVIDENZA" del
18/04/2007
La prescrizione dei crediti retributivi dei dipendenti pubblici è di cinque anni e decorre in costanza del rapporto di lavoro
(Consiglio di stato, Sez. V, Decisione 3.4.2007, n. 1486)
Il termine di prescrizione dei crediti retributivi relativi ad un rapporto di
lavoro con la P.A., per tutte le pretese riconosciute ai pubblici dipendenti che
hanno natura retributiva, è quinquennale e decorre in costanza del rapporto
stesso, anche se questo abbia carattere provvisorio o temporaneo, in quanto non
è sostenibile, per la natura del rapporto, che il dipendente pubblico possa
essere esposto a "possibili ritorsioni e rappresaglie" quando egli tuteli in via
giudiziale i propri diritti ed interessi. Così ha stabilito il Consiglio di
Stato, sezione V, in numerose sentenze depositate il 3 aprile 2007(nn. 1486,
1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499,
1500, 1501, 1502, 1503, 1504) tra cui quella in esame, la n. 1486, che hanno
visto coinvolte delle insegnanti supplenti di una scuola materna comunale, le
quali hanno impugnato la decisione del giudice di primo grado, che aveva
riconosciuto i crediti maturati a titolo di indennità sostitutiva per ferie
maturate e non fruite, indennità di tempo potenziato, tredicesima mensilità,
trattamento di fine rapporto, astensione obbligatoria e/o facoltativa dal
lavoro, ma ne aveva fatto decorrere la prescrizione in costanza di rapporto di
lavoro, dichiarandone la sussistenza della prescrizione quinquennale dei crediti
maturati per l’indennità sostitutiva per ferie maturate e non fruite e indennità
di tempo potenziato. Il Collegio, richiamando un costante indirizzo
giurisprudenziale(C.d.S. sez. V, 17 febbraio 2004 n. 601; C.d.S. sez. V, 10
novembre 1992 n. 1243; C.d.S. sez. VI, 31 luglio 2003 4417; C.d.S. sez. VI, 16
novembre 2000 n. 6140), ha affermato che “la prescrizione dei crediti
retributivi relativi ad un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione
decorre in costanza del rapporto stesso "sebbene questo abbia carattere
provvisorio o temporaneo", in quanto non è sostenibile, per la natura del
rapporto, che il dipendente pubblico possa essere esposto a "possibili
ritorsioni e rappresaglie" quando egli tuteli in via giudiziale i propri diritti
ed interessi”. Inoltre, secondo un altro indirizzo (C.d.S. sez. VI, n. 8 del
2001), "il datore di lavoro pubblico, in quanto istituzionalmente vincolato alle
regole sulla discrezionalità amministrativa ed ai principi costituzionali di
buon andamento e imparzialità, è in condizione di operare una pressione ridotta
rispetto ai propri dipendenti, anche su quelli a tempo". I giudici di Palazzo
Spada ricordano a sostegno della loro tesi che anche la Corte Costituzionale
dichiarando, con sentenza 10 giugno 1966, n. 63, l’incostituzionalità del comma
primo, punto 4, dell’art. 2948 c.c. nella parte in cui consente che la
prescrizione decorra in costanza di rapporto di lavoro, ha poi specificato, con
sentenza 21 maggio 1975, n. 115, che l’illegittimità riguarda i soli rapporti di
lavoro privato non stabili e non anche quelli di pubblico impiego. Nello
specifico, il Consiglio di stato ha stabilito altresì che il regime
prescrizionale quinquennale, di cui all’ art. 2948 c.c., è riferibile, anche
all’indennità per ferie non godute e l’indennità di tempo potenziato. La prima,
in quanto trovando ragione nella violazione dell’art. 36 Cost., per il quale il
lavoratore ha "diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità
del suo lavoro", il relativo compenso ha natura retributiva perché nel rapporto
sinallagmatico è il corrispettivo di una prestazione lavorativa aggiuntiva
(rispetto a quella ordinariamente dovuta). La seconda, indennità c.d. di tempo
potenziato, riconosciuta ai docenti delle scuole materne comunali dall’art. 45,
sesto comma, del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, a compensazione della prestazione
lavorativa aggiuntiva di cinque ore settimanali dell'orario di lavoro introdotta
dall' art. 41, primo comma, del medesimo decreto, in quanto nel rapporto
sinallagmatico “è il corrispettivo, di natura retributiva, della richiesta
contrattuale di una maggiore prestazione lavorativa oraria”.
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