
da "
CENTRO STUDI" del
04/05/2007
Inabilità legge 335/95: il beneficio spetta anche ai cessati ante 01/01/1996
Con l’interpretazione contenuta nelle sentenze n. 218 del 2006 e n.
53 del 2007, Corte dei Conti, Sezione Regione Liguria, se l’orientamento
contenuto nelle stesse attecchisce in giurisprudenza, si spalanca una porta di
grandissimo interesse per tutti coloro che, acceduti a pensione per inabilità
assoluta da molti anni, possono anche oggi rivendicare il ricalcolo della
pensione che la legge 335/95 intendeva loro garantire. Il diritto a
pensione è imprescrittibile, e dunque chiunque, anche in pensione da molti anni,
se dotato di pensione di inabilità assoluta concessa prima del 1 gennaio 1996
ben potrà inoltrare domanda di riliquidazione, con possibilità di ottenere anche
gli arretrati (del resto, la legge prevedeva una riliquidazione che, a rigore,
doveva essere concessa d’ufficio) seppure – in caso di eccezione di prescrizione
– nei limiti del quinquennio dalla domanda.
(Pensione di inabilità
assoluta ex art. 2 comma 12 legge 335/95)
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