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Torna indietro    da "CENTRO STUDI" del 04/05/2007

Inabilità legge 335/95: il beneficio spetta anche ai cessati ante 01/01/1996
Con l’interpretazione contenuta nelle sentenze n. 218 del 2006 e n. 53 del 2007, Corte dei Conti, Sezione Regione Liguria, se l’orientamento contenuto nelle stesse attecchisce in giurisprudenza, si spalanca una porta di grandissimo interesse per tutti coloro che, acceduti a pensione per inabilità assoluta da molti anni, possono anche oggi rivendicare il ricalcolo della pensione che la legge 335/95 intendeva loro garantire. Il diritto a pensione è imprescrittibile, e dunque chiunque, anche in pensione da molti anni, se dotato di pensione di inabilità assoluta concessa prima del 1 gennaio 1996 ben potrà inoltrare domanda di riliquidazione, con possibilità di ottenere anche gli arretrati (del resto, la legge prevedeva una riliquidazione che, a rigore, doveva essere concessa d’ufficio) seppure – in caso di eccezione di prescrizione – nei limiti del quinquennio dalla domanda.

(Pensione di inabilità assoluta ex art. 2 comma 12 legge 335/95)

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