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Torna indietro    da "CENTRO STUDI" del 04/05/2007

Rendita INAIL e retribuzione presuntiva dell'orario pieno
In tema di determinazione della retribuzione da assumere a base della rendita Inail, ai sensi dell'art. 116 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, ove il giudice di merito abbia accertato, con accertamento di fatto a lui riservato, che nei dodici mesi antecedenti l'evento invalidante  l'infortunato ha lavorato presso lo stesso datore di lavoro con orario ridotto rispetto a quello contrattuale, tale situazione integra la previsione dell'opera non continuativa di cui al comma 2 dell'art. 116 e impone l'impiego esclusivo del criterio normativo di calcolo presuntivo ivi previsto, conformemente al canone costituzionale di adeguatezza della rendita alla retribuzione percepita nel corso della vita lavorativa e alle esigenze di vita (art. 38, comma 2, cost.). (Nella specie, la S.C. ha cassato, con rinvio, la decisione della corte territoriale per la contraddizione nella quale erano incorsi i giudici di merito per aver qualificato la prestazione come non continuativa e applicato il criterio previsto dal comma 1 della disposizione de qua per la prestazione continuativa, oltreché per aver adottato un criterio normativo diverso da quello legale).
 
Cassazione civile , sez. lav., 27 luglio 2006 , n. 17160

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