
da "
CENTRO STUDI" del
04/05/2007
Rendita INAIL e retribuzione presuntiva dell'orario pieno
In tema di determinazione della retribuzione da assumere a base della
rendita Inail, ai sensi dell'art. 116 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, ove il
giudice di merito abbia accertato, con accertamento di fatto a lui riservato,
che nei dodici mesi antecedenti l'evento invalidante l'infortunato ha
lavorato presso lo stesso datore di lavoro con orario ridotto rispetto a quello
contrattuale, tale situazione integra la previsione dell'opera non continuativa
di cui al comma 2 dell'art. 116 e impone l'impiego esclusivo del criterio
normativo di calcolo presuntivo ivi previsto, conformemente al canone
costituzionale di adeguatezza della rendita alla retribuzione percepita nel
corso della vita lavorativa e alle esigenze di vita (art. 38, comma 2, cost.).
(Nella specie, la S.C. ha cassato, con rinvio, la decisione della corte
territoriale per la contraddizione nella quale erano incorsi i giudici di merito
per aver qualificato la prestazione come non continuativa e applicato il
criterio previsto dal comma 1 della disposizione de qua per la prestazione
continuativa, oltreché per aver adottato un criterio normativo diverso da quello
legale).
Cassazione
civile , sez. lav., 27 luglio 2006 , n. 17160
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