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Area Operatori![]() |
Conformemente a quanto disposto con D.M. del 7 marzo 2007 - in G.U. n. 105
del 8 maggio 2007 - le tabelle 14 e 15 sono state raccordate con le tabelle 11 e
12 se più favorevoli e le nuove tabelle 14 e 15 così rielaborate vanno a
sostituire le tabelle 14 e15 in precedenza allegate alla circolare INPS n. 13
del 12 gennaio 2007 (tabelle ANF importi mensili) e circolare INPS n. 26 del 26
gennaio 2007 (tabelle ANF importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e
quindicinali).
I datori di lavoro, sulla base della documentazione in loro
possesso e dei dati contenuti nelle domande già presentate e in quelle che
saranno presentate con decorrenza 1° gennaio2007 in poi dai lavoratori aventi
diritto ai nuovi importi, determineranno la misura dell’assegno spettante a far
tempo dal 1° gennaio 2007, corrispondente al numero dei componenti il nucleo e
al reddito familiare, sulla base delle tabelle allegate. Tale importo sarà
erogato per intero in caso di nuove domande, e limitatamente alla differenza con
quanto già corrisposto per i beneficiari in essere.
Ai fini del conguaglio
delle eventuali differenze erogate agli aventi diritto, i datori di lavoro
utilizzeranno il già previsto codice del quadro “D” del modello DM10/2 “L036”.
La suddetta operazione potrà essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese
successivo a quello di emanazione della presente circolare.
Circolare
INPS n. 88 del 18/05/2007