
da "
IPSOA" del
22/05/2007
ENPAIA: esclusa per impiegati, quadri e dirigenti agricoli la possibilità di destinare il TFR
Il dipendente iscritto all'ENPAIA non può destinare, ex art. 8 D.Lgs. n.
252/2005, ad un fondo di previdenza complementare il proprio TFR, perché questo
deve essere obbligatoriamente accantonato presso la fondazione; è invece libero
di aderire al fondo con un contributo a proprio carico ed un contributo a carico
del datore di lavoro.
Gli impiegati, i quadri e i dirigenti agricoli non
possono pertanto effettuare la scelta per la destinazione del TFR e di
conseguenza non sono tenuti alla compilazione dei moduli TFR1 e TFR2 consegnati
dai loro datori di lavoro. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, a
prescindere dal raggiungimento dell’età pensionabile, il TFR accantonato presso
l’ENPAIA sia prima che dopo il 1° gennaio 2007 viene liquidato, come sempre,
direttamente al dipendente assicurato.
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