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da "REDAZIONE EPAS" del 22/05/2007
Il Ministero dell'Interno,
con la circolare n° 19 del 6 aprile 2007, rende note le nuove modalità utili per
ottenere l'iscrizione presso l'anagrafe del comune di residenza da parte dei
cittadini comunitari che intendano stabilirsi in Italia; tale nuova procedura,
che supera l'obbligo di richiesta della carta di soggiorno, ha efficacia a
decorrere dall'11 aprile 2007, e segue le normative introdotte dal decreto
legislativo n° 30 del 2007, in attuazione alla direttiva 2004/38/CE. Affinchè il
cittadino comunitario possa essere iscritto all'anagrafe anche senza essere in
possesso della carta di soggiorno è necessario che il soggetto interessato
presenti la documentazione attestante lo svolgimento di un'attività lavorativa,
di studio o di formazione professionale; diversamente, sarà necessario
dimostrare la disponibilità di sufficienti risorse economiche ed essere titolari
di un'assicurazione sanitaria.
Reddito
richiesto
Euro Numero
componenti
5.061,68 solo
richiedente o richiedente + 1
familiare
10.123,36 richiedente + 2
familiari o richiedente + 3 familiari
15.185,00
richiedente + 4 familiari e oltre
Si fa presente che i cittadini neocomunitari (ovvero di nazionalità bulgara o rumena) sono attualmente soggetti ad un regime transitorio relativamente all'accesso al mercato del lavoro, che durerà fino al 1° gennaio 2008. Questi soggetti, qualora abbiano presentato domanda di carta di soggiorno prima del 11 aprile, potranno iscriversi all'anagrafe con la ricevuta rilasciata dalla Questura o da Poste italiane e con l'autocertificazione dei requisiti richiesti dalla nuova normativa di cui all'oggetto.
Diritto di soggiorno permanente
Un cittadino comunitario
che abbia soggiornato in Italia legalmente ed in via continuativa per almeno 5
anni acquisisce un diritto di soggiorno permanente; qualora il cittadino
regolare deceda prima di riuscire ad acquisire il diritto al soggiorno
permanente, tale diritto può essere esteso ad un familiare: infatti, il
familiare che ha soggiornato con lui matura il diritto al soggiorno permanente,
nel caso in cui vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
Familiari stranieri
Per i soggiorni di durata superiore a
tre mesi, i familiari stranieri (non comunitari) del cittadino comunitario
devono chiedere la carta di soggiorno, presentando domanda presso la Questura o
inoltrandola tramite le Poste (kit con banda gialla), allegando i documenti
richiesti.
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