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Torna indietro    da "REDAZIONE EPAS" del 22/05/2007

L'iscrizione all'anagrafe per i cittadini comunitari
Il Ministero dell'Interno, con la circolare n° 19 del 6 aprile 2007, rende note le nuove modalità utili per ottenere l'iscrizione presso l'anagrafe del comune di residenza da parte dei cittadini comunitari che intendano stabilirsi in Italia; tale nuova procedura, che supera l'obbligo di richiesta della carta di soggiorno, ha efficacia a decorrere dall'11 aprile 2007, e segue le normative introdotte dal decreto legislativo n° 30 del 2007, in attuazione alla direttiva 2004/38/CE. Affinchè il cittadino comunitario possa essere iscritto all'anagrafe anche senza essere in possesso della carta di soggiorno è necessario che il soggetto interessato presenti la documentazione attestante lo svolgimento di un'attività lavorativa, di studio o di formazione professionale; diversamente, sarà necessario dimostrare la disponibilità di sufficienti risorse economiche ed essere titolari di un'assicurazione sanitaria.

Reddito richiesto
Euro             Numero componenti
5.061,68        solo richiedente o richiedente + 1 familiare
10.123,36      richiedente + 2 familiari o richiedente + 3 familiari
15.185,00      richiedente + 4 familiari e oltre

Si fa presente che i cittadini neocomunitari (ovvero di nazionalità bulgara o rumena) sono attualmente soggetti ad un regime transitorio relativamente all'accesso al mercato del lavoro, che durerà fino al 1° gennaio 2008. Questi soggetti, qualora abbiano presentato domanda di carta di soggiorno prima del 11 aprile, potranno iscriversi all'anagrafe con la ricevuta rilasciata dalla Questura o da Poste italiane e con l'autocertificazione dei requisiti richiesti dalla nuova normativa di cui all'oggetto.

Diritto di soggiorno permanente
Un cittadino comunitario che abbia soggiornato in Italia legalmente ed in via continuativa per almeno 5 anni acquisisce un diritto di soggiorno permanente; qualora il cittadino regolare deceda prima di riuscire ad acquisire il diritto al soggiorno permanente, tale diritto può essere esteso ad un familiare: infatti, il familiare che ha soggiornato con lui matura il diritto al soggiorno permanente, nel caso in cui vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

  • il decesso sia avvenuto a seguito di infortunio o malattia professionale;
  • il coniuge abbia acquisito la cittadinanza italiana a seguito di matrimonio.

Familiari stranieri
Per i soggiorni di durata superiore a tre mesi, i familiari stranieri (non comunitari) del cittadino comunitario devono chiedere la carta di soggiorno, presentando domanda presso la Questura o inoltrandola tramite le Poste (kit con banda gialla), allegando i documenti richiesti.


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