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Torna indietro    da "IPSOA" del 24/05/2007

Permessi per assistenza: rivisti i requisiti della continuità e della esclusività
L’INPS rende noti i nuovi criteri sottesi all’accertamento dei requisiti della continuità e della esclusività dell’assistenza offerta dal lavoratore alla persona con disabilità grave per la concessione dei benefici riconosciuti dai commi 2 e 3 dell’art. 33, legge n. 104/1992
L’INPS, ispirandosi ai nuovi criteri desunti dalla recente giurisprudenza (Cassazione, sez. lav, sent. n. 7701/2003, Corte Costituzionale, sent. n. 325/1996, Consiglio di stato, sez. III, sent. n. 394/1997) precisa che, ai fini della concessione dei benefici in oggetto:

 

  • a nulla rileva che nell’ambito del nucleo familiare della persona con disabilità in situazione di gravità si trovino conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire l’aiuto necessario;
  • la persona con disabilità in situazione di gravità - ovvero il suo amministratore di sostegno ovvero il suo tutore legale – può liberamente effettuare la scelta su chi, all’interno della stessa famiglia, debba prestare l’assistenza prevista dai termini di legge;
  • tale assistenza non deve essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri della sistematicità e dell’adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità;
    possono beneficiarne anche i lavoratori che – pur risiedendo o lavorando in luoghi anche distanti da quello in cui risiede di fatto la persona con disabilità in situazione di gravità (come, per esempio, nel caso del personale di volo delle linee aeree, del personale viaggiante delle ferrovie o dei marittimi) – offrano allo stesso un’assistenza sistematica ed adeguata (in sede di richiesta dei benefici è prodotto un “Programma di assistenza” a firma congiunta del lavoratore richiedente e della persona con disabilità che dell’assistenza si giova);
  • è compatibile con la fruizione dei benefici in questione il ricorso alle strutture pubbliche, al cosiddetto “non profit” ed a personale badante;
  • non da titolo ai benefici il solo caso del ricovero a tempo pieno, per ciò intendendosi il ricovero per le intere 24 ore (ad eccezione dal ricovero: finalizzato ad un intervento chirurgico oppure a scopo riabilitativo, di un bambino di età inferiore ai tre anni con disabilità in situazione di gravità, nonché, su valutazione del dirigente responsabile del Centro medico legale della Sede INPS, quello della persona con disabilità in situazione di gravità in coma vigile e/o in situazione terminale, contesti questi assimilabili al piccolo minore).

L’accettazione da parte del portatore di handicap dell’assistenza continuativa ed esclusiva offerta dal familiare rientra tra le fattispecie per la cui prova è ammessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà , restando il diritto/dovere della PA di verificare sia la veridicità della dichiarazione e di quanto dichiarato dal lavoratore nel modello di domanda.



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