![]() |
Ente di Patronato e di Assistenza Sociale Via Giovanni Giolitti, 212/C - 00185 Roma Tel. 06.4818918 - Fax 06.48976812 - [email protected] Numero Verde 800 029661
|
|
Area Operatori![]() |
"... A far data dalla pubblicazione delle presenti disposizioni potranno
essere accolte, ai fini del diritto all’indennità, le sole domande di
flessibilità ( presentate in carta semplice oppure attraverso la compilazione
dello specifico riquadro presente nel modello Mod.Mat) alle quali siano allegate
le certificazioni sanitarie che, sulla base delle indicazioni contenute nella
circolare ministeriale n. 43/2000, rechino una data non successiva alla fine del
7° mese ed attestino la compatibilità dell’avanzato stato di gravidanza con la
permanenza al lavoro fin dal primo giorno dell’8° mese.
All’opposto, le
domande di flessibilità cui siano allegate certificazioni sanitarie con data che
va oltre la fine del 7° mese, dovranno essere integralmente respinte,
considerato che, in base alle norme di legge ed alle indicazioni ministeriali,
non appare compatibile con la ratio legis di assoluta tutela della salute della
madre e del nascituro la fruizione “parziale” della flessibilità (ossia “per
l’eventuale residuo di giorni decorrenti dal rilascio delle attestazioni”
acquisite nell’8° mese) a suo tempo prevista in via transitoria nella circolare
8/2003 (punto 4, 3° capoverso).
Rimane fermo, invece, quanto precisato nella
circolare 152/2000 circa la riduzione del periodo di flessibilità, correttamente
esercitata, su istanza della lavoratrice o per fatti sopravvenuti (es. evento
morboso); in tale ipotesi, il periodo post partum si prolungherà non per un mese
intero, ma per un numero di giornate pari a quelle lavorate durante l’8°
mese.".