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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 29/05/2007

TRF: trattenuta progressiva in Busta Paga
La scelta per la previdenza complementare produce effetti dalla data di consegna del modello «Tfr 1» o «Tfr 2» al datore di lavoro e non dalla data della sua compilazione.
Il lavoratore può destinare il Tfr alla previdenza complementare anche se ha ceduto in garanzia il quinto dello stipendio. Per calcolare il primo semestre di lavoro entro cui effettuare la scelta per i nuovi lavoratori assunti si applicano i normali termini di computo previsti dal Codice civile: per esempio, in caso di assunzione avvenuta il 25 maggio 2007, il semestre scade il 25 novembre successivo.
L'agenzia delle Entrate sta preparando una circolare per ricostruire il quadro fiscale collegato al decreto legislativo 252/05 e ha precisato, in accordo con l'Inps, che l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr versato alla gestione di Tesoreria continuerà a essere calcolato dal datore di lavoro. Che dovrà 'contabilizzare' le partite e recuperare quanto versato dalla contribuzione con il Dm 10.
Questi alcuni dei 'paletti' che il ministero del Lavoro, il Mefop, l'Inps e l'agenzia delle Entrate hanno posto rispetto alla disciplina della previdenza complementare durante il «Tfr Videoforum», organizzato ieri dal «Sole24 Ore» e dal Consiglio nazionale dei consulenti del Lavoro con la Fondazione studi. L'appuntamento è stato dedicato all'approfondimento delle problematiche della previdenza complementare in prossimità della scadenza del 30 giugno.
In relazione all'informativa prevista entro il prossimo 31 maggio, è stato chiarito che il datore di lavoro deve indicare in modo puntuale il fondo in cui confluirà il Tfr in caso di silenzio assenso. In presenza di più fondi, la comunicazione deve contenere un'indicazione esaustiva; ciò permetterà al lavoratore di avere una conoscenza 'neutrale' circa le possibilità di scelta, senza che l'informazione incompleta condizioni l'adesione a uno dei due fondi di riferimento.
Il ministero ha anche chiarito che è corretto il comportamento del datore di lavoro che inizia a trattenere in busta paga la quota a carico del lavoratore, destinata al fondo, dal momento in cui gli viene consegnato il modulo di adesione, anche se il versamento verrà effettuato solo a luglio. Peraltro, il ministero ha spiegato che il comportamento è opportuno per evitare che nel mese di luglio venga effettuata una trattenuta unica che rischia di penalizzare troppo il lavoratore.
Riguardo le decorrenze dei versamenti alla previdenza complementare, è stato risolto anche il dubbio per i nuovi lavoratori assunti la cui scadenza del semestre si colloca all'interno del mese ( ad esempio,il 25 novembre): se il lavoratore non effettua la scelta, la decorrenza del versamento alla previdenza complementare è fissata dal mese di dicembre.
È stata esaminata anche la questione che riguarda l'obbligo di accantonamento presso il fondo speciale del Tfr per gli impiegati, i quadri e i dirigenti in agricoltura. Il ministero ha in primo luogo precisato che l'obbligo di accantonare il Tfr presso l'Enpaia è previsto da una normativa di carattere speciale che non sembra essere stata derogata o abrogata dal decreto legislativo 252/05. Tuttavia, spiega il ministero,la prerogativa del decreto legislativo 252/05 è quella di consentire a tutti i lavoratori di poter scegliere liberamente sulle diverse forme di previdenza complementare. Sulla scorta di questo contrasto normativo i tecnici non hanno escluso un possibile contenzioso azionato da chi ritiene di essere limitato nell'esercizio di un suo diritto.
Va fatto presente che questo problema riguarda anche altri settori come, ad esempio, i dipendenti dei concessionari per la riscossione, cui si applica il fondo speciale della legge 377/58.
Infine, il lavoratore che ha, contemporaneamente,due rapporti di lavoro part-time può aderire alla previdenza complementare anche solo per uno di essi. Se il rapporto in relazione al quale ha aderito termina e l'altro va avanti, resta la scelta di non aderire alla previdenza complementare.

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