
da "
IL SOLE 24 ORE" del
29/05/2007
TRF: trattenuta progressiva in Busta Paga
La scelta per la previdenza complementare produce effetti dalla data di
consegna del modello «Tfr 1» o «Tfr 2» al datore di lavoro e non dalla data
della sua compilazione.
Il lavoratore può destinare il Tfr alla previdenza
complementare anche se ha ceduto in garanzia il quinto dello stipendio. Per
calcolare il primo semestre di lavoro entro cui effettuare la scelta per i nuovi
lavoratori assunti si applicano i normali termini di computo previsti dal Codice
civile: per esempio, in caso di assunzione avvenuta il 25 maggio 2007, il
semestre scade il 25 novembre successivo.
L'agenzia delle Entrate sta
preparando una circolare per ricostruire il quadro fiscale collegato al decreto
legislativo 252/05 e ha precisato, in accordo con l'Inps, che l'imposta
sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr versato alla gestione di Tesoreria
continuerà a essere calcolato dal datore di lavoro. Che dovrà 'contabilizzare'
le partite e recuperare quanto versato dalla contribuzione con il Dm
10.
Questi alcuni dei 'paletti' che il ministero del Lavoro, il Mefop, l'Inps
e l'agenzia delle Entrate hanno posto rispetto alla disciplina della previdenza
complementare durante il «Tfr Videoforum», organizzato ieri dal «Sole24 Ore» e
dal Consiglio nazionale dei consulenti del Lavoro con la Fondazione studi.
L'appuntamento è stato dedicato all'approfondimento delle problematiche della
previdenza complementare in prossimità della scadenza del 30 giugno.
In
relazione all'informativa prevista entro il prossimo 31 maggio, è stato chiarito
che il datore di lavoro deve indicare in modo puntuale il fondo in cui confluirà
il Tfr in caso di silenzio assenso. In presenza di più fondi, la comunicazione
deve contenere un'indicazione esaustiva; ciò permetterà al lavoratore di avere
una conoscenza 'neutrale' circa le possibilità di scelta, senza che
l'informazione incompleta condizioni l'adesione a uno dei due fondi di
riferimento.
Il ministero ha anche chiarito che è corretto il comportamento
del datore di lavoro che inizia a trattenere in busta paga la quota a carico del
lavoratore, destinata al fondo, dal momento in cui gli viene consegnato il
modulo di adesione, anche se il versamento verrà effettuato solo a luglio.
Peraltro, il ministero ha spiegato che il comportamento è opportuno per evitare
che nel mese di luglio venga effettuata una trattenuta unica che rischia di
penalizzare troppo il lavoratore.
Riguardo le decorrenze dei versamenti alla
previdenza complementare, è stato risolto anche il dubbio per i nuovi lavoratori
assunti la cui scadenza del semestre si colloca all'interno del mese ( ad
esempio,il 25 novembre): se il lavoratore non effettua la scelta, la decorrenza
del versamento alla previdenza complementare è fissata dal mese di
dicembre.
È stata esaminata anche la questione che riguarda l'obbligo di
accantonamento presso il fondo speciale del Tfr per gli impiegati, i quadri e i
dirigenti in agricoltura. Il ministero ha in primo luogo precisato che l'obbligo
di accantonare il Tfr presso l'Enpaia è previsto da una normativa di carattere
speciale che non sembra essere stata derogata o abrogata dal decreto legislativo
252/05. Tuttavia, spiega il ministero,la prerogativa del decreto legislativo
252/05 è quella di consentire a tutti i lavoratori di poter scegliere
liberamente sulle diverse forme di previdenza complementare. Sulla scorta di
questo contrasto normativo i tecnici non hanno escluso un possibile contenzioso
azionato da chi ritiene di essere limitato nell'esercizio di un suo
diritto.
Va fatto presente che questo problema riguarda anche altri settori
come, ad esempio, i dipendenti dei concessionari per la riscossione, cui si
applica il fondo speciale della legge 377/58.
Infine, il lavoratore che ha,
contemporaneamente,due rapporti di lavoro part-time può aderire alla previdenza
complementare anche solo per uno di essi. Se il rapporto in relazione al quale
ha aderito termina e l'altro va avanti, resta la scelta di non aderire alla
previdenza complementare.
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