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LA PREVIDENZA" del
01/06/2007
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito e pensione: chiarimenti Inps
L’articolo 1, comma 9, della legge n.243/2004 conferma la possibilità di
conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in
presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un’età
pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le
lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per la
liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema
contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997 n.180. I Comitati
amministratori dei Fondi di solidarietà per i settori del credito, del credito
cooperativo e dei tributi erariali hanno, con proprie delibere, ammesso la
possibilità per le lavoratrici di accedere alle prestazioni straordinarie di
sostegno al reddito finalizzate al conseguimento della pensione di anzianità con
il sistema di calcolo contributivo di cui al richiamato comma 9. Poiché prima
delle deliberazioni in argomento l’INPS non poteva procedere alla certificazione
del diritto alla futura pensione, certificazione indispensabile per poter
ammettere le interessate al Fondo di solidarietà, la possibilità per queste
lavoratrici di accedere alle prestazioni straordinarie sussiste dal primo giorno
del mese successivo a quello in cui è intervenuta la deliberazione del Comitato
amministratore.
(Inps, Messaggio 21.5.2007 n° 12690)
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