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Torna indietro    da "KATAWEB" del 08/06/2007

E' costituzione il limite temporale legato all'entrata in vigore del decreto legislativo
Resta confermata al 25 luglio 2000 la data dalla quale, in base all’articolo 13, comma 2, del DLgs 23 febbraio 2000, n. 38, possono essere indennizzati gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a causa dei quali si è verificato un danno biologico. Ciò, a seguito della Ordinanza 3-7 luglio 2006, n. 281, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 2, del DLgs n. 38/2000 e, in subordine, gli articoli 2 e 74 del TU delle norme sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al DPR n. 1124/1965, sollevate dal Tribunale di Trani in riferimento agli articoli 3, 32 comma 1, 35 comma 1, 38 comma 2 e 76 della Costituzione. Le questioni erano state sollevate dal Tribunale di Trani nel corso di un giudizio promosso da un lavoratore contro l’INAIL perché non gli era stato indennizzato il danno biologico derivante da un infortunio subito il 20 febbraio 1999. L’INAIL aveva negato al ricorrente l’indennizzabilità del danno biologico in quanto l’infortunio si era verificato prima del 25 luglio 2000, data dalla quale il danno biologico era divenuto indennizzabile in forza dell’articolo 13, comma 2, del DLgs n. 38/2000. Il Tribunale di Trani aveva ritenuto che la previsione legislativa della limitazione dell’indennizzabilità del danno biologico da infortunio sul lavoro, desumibile dalla norma per ragioni temporali, risulterebbe posta in contrasto con il diritto alla salute, non avrebbe tenuto conto del fatto che nel settore del pubblico impiego i danni permanenti dell’integrità psico-fisica sono indennizzati con la pensione privilegiata e non avrebbe considerato che tra i criteri direttivi dettati dalla legge delega n. 144/1999, alla quale il DLgs n. 38/2000 aveva dato attuazione, non era contenuto alcuno sbarramento temporale alla indennizzabilità del danno biologico. La Corte Costituzionale ha però osservato che il giudice che aveva sollevato le questioni di legittimità costituzionale, si era riferito a due normative, quella dell’articolo 13, comma 2, del DLgs n. 38/2000, e l’altra degli articoli 2 e 74 del TU di cui al DPR n. 1124/1965, tra le quali non corre alcun nesso di subordinazione senza farsi carico di indicare quale di tali normative a suo avviso dovessero ritenersi applicabile nella fattispecie. Lo stesso giudice si era limitato a esporre che il lavoratore si era infortunato il 20 febbraio 1999, ma non aveva chiarito il tipo di danno subito, se alla riduzione della capacità lavorativa si era aggiunta la menomazione della capacità extralavorativa, quale misura e quali voci della tabella di liquidazione avrebbero dovuto applicarsi nel caso di specie se si fosse superato il limite temporale in contestazione. Secondo la Corte Costituzionale, tali omissioni, in quanto incidenti sulla rilevanza e sulla fondatezza delle questioni sollevate, comportano che le medesime questioni debbano essere dichiarate manifestamente inammissibili.
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