
da "
KATAWEB" del
08/06/2007
E' costituzione il limite temporale legato all'entrata in vigore del decreto legislativo
Resta confermata al 25 luglio 2000 la data dalla quale, in base all’articolo
13, comma 2, del DLgs 23 febbraio 2000, n. 38, possono essere indennizzati gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali a causa dei quali si è
verificato un danno biologico. Ciò, a seguito della Ordinanza 3-7 luglio 2006,
n. 281, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 13, comma
2, del DLgs n. 38/2000 e, in subordine, gli articoli 2 e 74 del TU delle norme
sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali di cui al DPR n. 1124/1965, sollevate dal Tribunale di Trani in
riferimento agli articoli 3, 32 comma 1, 35 comma 1, 38 comma 2 e 76 della
Costituzione. Le questioni erano state sollevate dal Tribunale di Trani nel
corso di un giudizio promosso da un lavoratore contro l’INAIL perché non gli era
stato indennizzato il danno biologico derivante da un infortunio subito il 20
febbraio 1999. L’INAIL aveva negato al ricorrente l’indennizzabilità del danno
biologico in quanto l’infortunio si era verificato prima del 25 luglio 2000,
data dalla quale il danno biologico era divenuto indennizzabile in forza
dell’articolo 13, comma 2, del DLgs n. 38/2000. Il Tribunale di Trani aveva
ritenuto che la previsione legislativa della limitazione dell’indennizzabilità
del danno biologico da infortunio sul lavoro, desumibile dalla norma per ragioni
temporali, risulterebbe posta in contrasto con il diritto alla salute, non
avrebbe tenuto conto del fatto che nel settore del pubblico impiego i danni
permanenti dell’integrità psico-fisica sono indennizzati con la pensione
privilegiata e non avrebbe considerato che tra i criteri direttivi dettati dalla
legge delega n. 144/1999, alla quale il DLgs n. 38/2000 aveva dato attuazione,
non era contenuto alcuno sbarramento temporale alla indennizzabilità del danno
biologico. La Corte Costituzionale ha però osservato che il giudice che aveva
sollevato le questioni di legittimità costituzionale, si era riferito a due
normative, quella dell’articolo 13, comma 2, del DLgs n. 38/2000, e l’altra
degli articoli 2 e 74 del TU di cui al DPR n. 1124/1965, tra le quali non corre
alcun nesso di subordinazione senza farsi carico di indicare quale di tali
normative a suo avviso dovessero ritenersi applicabile nella fattispecie. Lo
stesso giudice si era limitato a esporre che il lavoratore si era infortunato il
20 febbraio 1999, ma non aveva chiarito il tipo di danno subito, se alla
riduzione della capacità lavorativa si era aggiunta la menomazione della
capacità extralavorativa, quale misura e quali voci della tabella di
liquidazione avrebbero dovuto applicarsi nel caso di specie se si fosse superato
il limite temporale in contestazione. Secondo la Corte Costituzionale, tali
omissioni, in quanto incidenti sulla rilevanza e sulla fondatezza delle
questioni sollevate, comportano che le medesime questioni debbano essere
dichiarate manifestamente inammissibili.
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