
da "
KATAWEB" del
05/07/2007
Chiarimenti totalizzzazione ai fini previdenziali: le pensioni con i contributi Inps e Enpals
Con il Messaggio in data 1 giugno 2007 l’INPS ha fornito chiarimenti
sull’applicazione dell’art. 16 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1420, concernete la
totalizzazione ai fini pensionistici di contributi versati sia presso il FPLD
(Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti) gestito dallo stesso INPS sia presso
l’ENPALS (Ente di Previdenza e Assistenza dei Lavoratori dello Spettacolo). In
particolare, con riferimento al problema riguardante la liquidazione della
pensione ai lavoratori che vantino contribuzioni presso il FPLD, presso l’ENPALS
e presso le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi gestite dall’INPS, il
Messaggio contiene varie precisazioni tra cui le seguenti.
Č confermato che
ricade nella esclusiva competenza dell’ENPALS la preliminare istruttoria della
domanda di pensione per stabilire quale sia l’ente, INPS o ENPALS, deputato a
definire la stessa domanda. Da parte dell’ente competente l’accertamento del
possesso del requisito contributivo per conseguire il diritto a pensione va
condotto come segue: 1) in primo luogo attraverso l’unificazione dei contributi
accreditati presso l’ENPALS e presso il FPLD; 2) in caso di risultato negativo
della prima verifica, si cumula la contribuzione vantata presso la Gestione
speciale INPS con quella posseduta presso il FPLD; 3) in caso di ulteriore
risultato negativo si opera, in via residuale, attraverso l’utilizzo dei
contributi accreditati presso il FPLD, presso l’ENPALS e presso le Gestioni
speciali INPS. Nella prima ipotesi, se con la totalizzazione dei contributi
presso il FPLD e presso l’ENPALS viene conseguito il diritto a pensione, si
procede alla liquidazione della prestazione principale sulla base di quei
contributi totalizzati. Per quanto concerne i contributi accreditati presso la
Gestione speciale INPS, tali contributi daranno luogo a una pensione
supplementare se la prestazione principale č a carico dell’ENPALS, mentre
daranno luogo a un supplemento di pensione se la prestazione principale č a
carico del FPLD. Nella seconda ipotesi, se con il cumulo dei contributi
esistenti presso il FPLD e presso le Gestioni speciali viene conseguito il
diritto alla pensione, si procede alla liquidazione della prestazione principale
a carico della Gestione speciale. In questo caso la contribuzione ENPALS potrŕ
essere utilizzata per la liquidazione di una pensione complementare. Nella terza
ipotesi, se il diritto a pensione puň essere conseguito in via residuale solo
attraverso l’utilizzazione delle tre contribuzioni vantate presso il FPLD,
presso l’ENPALS e presso le Gestioni speciali, in tal caso la contribuzione
accreditata presso l’ENPALS sarŕ trasferita all’INPS, qui utilizzata con gli
stessi criteri valevoli per la contribuzione accreditata nell’AGO e, quindi,
cumulata con quella da lavoro autonomo esistente presso la Gestione speciale con
il perfezionamento del diritto a pensione nella Gestione speciale
INPS.
Messaggio
Inps 14371/2007
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