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Torna indietro    da "KATAWEB" del 05/07/2007

Chiarimenti totalizzzazione ai fini previdenziali: le pensioni con i contributi Inps e Enpals
Con il Messaggio in data 1 giugno 2007 l’INPS ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’art. 16 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1420, concernete la totalizzazione ai fini pensionistici di contributi versati sia presso il FPLD (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti) gestito dallo stesso INPS sia presso l’ENPALS (Ente di Previdenza e Assistenza dei Lavoratori dello Spettacolo). In particolare, con riferimento al problema riguardante la liquidazione della pensione ai lavoratori che vantino contribuzioni presso il FPLD, presso l’ENPALS e presso le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi gestite dall’INPS, il Messaggio contiene varie precisazioni tra cui le seguenti.
Č confermato che ricade nella esclusiva competenza dell’ENPALS la preliminare istruttoria della domanda di pensione per stabilire quale sia l’ente, INPS o ENPALS, deputato a definire la stessa domanda. Da parte dell’ente competente l’accertamento del possesso del requisito contributivo per conseguire il diritto a pensione va condotto come segue: 1) in primo luogo attraverso l’unificazione dei contributi accreditati presso l’ENPALS e presso il FPLD; 2) in caso di risultato negativo della prima verifica, si cumula la contribuzione vantata presso la Gestione speciale INPS con quella posseduta presso il FPLD; 3) in caso di ulteriore risultato negativo si opera, in via residuale, attraverso l’utilizzo dei contributi accreditati presso il FPLD, presso l’ENPALS e presso le Gestioni speciali INPS. Nella prima ipotesi, se con la totalizzazione dei contributi presso il FPLD e presso l’ENPALS viene conseguito il diritto a pensione, si procede alla liquidazione della prestazione principale sulla base di quei contributi totalizzati. Per quanto concerne i contributi accreditati presso la Gestione speciale INPS, tali contributi daranno luogo a una pensione supplementare se la prestazione principale č a carico dell’ENPALS, mentre daranno luogo a un supplemento di pensione se la prestazione principale č a carico del FPLD. Nella seconda ipotesi, se con il cumulo dei contributi esistenti presso il FPLD e presso le Gestioni speciali viene conseguito il diritto alla pensione, si procede alla liquidazione della prestazione principale a carico della Gestione speciale. In questo caso la contribuzione ENPALS potrŕ essere utilizzata per la liquidazione di una pensione complementare. Nella terza ipotesi, se il diritto a pensione puň essere conseguito in via residuale solo attraverso l’utilizzazione delle tre contribuzioni vantate presso il FPLD, presso l’ENPALS e presso le Gestioni speciali, in tal caso la contribuzione accreditata presso l’ENPALS sarŕ trasferita all’INPS, qui utilizzata con gli stessi criteri valevoli per la contribuzione accreditata nell’AGO e, quindi, cumulata con quella da lavoro autonomo esistente presso la Gestione speciale con il perfezionamento del diritto a pensione nella Gestione speciale INPS. 
Messaggio Inps 14371/2007
 

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