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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 13/07/2007

Indennità legate al cumulo
L'indennità di malattia rientra nel regime di cumulo pensione nel caso di reddito da lavoro dipendente. Lo ha precisato l'Inps con il messaggio 17790/2007.
A questo proposito, viene sottolineato che l'indennità di malattia ha la funzione di compensare la perdita della retrbuzione causata dall'evento morboso che rende il soggetto temporaneamente incapace al lavoro. In maniera specifica bisogna tener conto che la stessa ha natura sostitutiva della retribuzione. Di conseguenza, nell'ipotesi in cui venga percepita l'indennità di malattia e, contemporaneamente si sia in presenza anche  di trattamenti pensionistici incumulabili con i redditi da lavoro, deve trovare applicazione il regime di incumulabilità nella misura prevista in presenza di reddito da lavoro dipendente.
L'istituto precisa anche che in caso di percezione dell'indennità in argomento e di assegno ordinario di invalidità quest'ultimo sarà soggetto alle riduzioni di cui all'articolo 1 comma 42 della legge 8/08/1995 n. 335 ed alle trattenute per incumulabilità  con redditi da lavoro.
In pratica i titolari di assegno di invalidità che percepiscono redditi da lavoro dipendente di importo superiore a determinati limiti subiscono le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla legge: cioè si opera una riduzione del 25% dell'importo dell'assegno qualora il reddito sia superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.
La percentuale di riduzione sale al 50% se il reddito è superiore a 5 volte il trattamento minimo predetto.

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