
da "
IL SOLE 24 ORE" del
13/07/2007
Indennità legate al cumulo
L'indennità di malattia rientra nel regime di cumulo pensione nel caso di
reddito da lavoro dipendente. Lo ha precisato l'Inps con il messaggio
17790/2007.
A questo proposito, viene sottolineato che l'indennità di
malattia ha la funzione di compensare la perdita della retrbuzione causata
dall'evento morboso che rende il soggetto temporaneamente incapace al lavoro. In
maniera specifica bisogna tener conto che la stessa ha natura sostitutiva della
retribuzione. Di conseguenza, nell'ipotesi in cui venga percepita l'indennità di
malattia e, contemporaneamente si sia in presenza anche di trattamenti
pensionistici incumulabili con i redditi da lavoro, deve trovare applicazione il
regime di incumulabilità nella misura prevista in presenza di reddito da lavoro
dipendente.
L'istituto precisa anche che in caso di percezione dell'indennità
in argomento e di assegno ordinario di invalidità quest'ultimo sarà soggetto
alle riduzioni di cui all'articolo 1 comma 42 della legge 8/08/1995 n. 335 ed
alle trattenute per incumulabilità con redditi da lavoro.
In pratica i
titolari di assegno di invalidità che percepiscono redditi da lavoro dipendente
di importo superiore a determinati limiti subiscono le riduzioni di cui alla
tabella G allegata alla legge: cioè si opera una riduzione del 25% dell'importo
dell'assegno qualora il reddito sia superiore a 4 volte il trattamento minimo
annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13
volte l'importo in vigore al 1° gennaio.
La percentuale di riduzione sale al
50% se il reddito è superiore a 5 volte il trattamento minimo
predetto.
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