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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 13/07/2007

Via d'uscita per gli agricoli
L'Inps si attrezza per recuperare il mancato versamento dei contributi da parte delle aziende agricole. Con la circolare 103 viene data notizia del prossimo rilascio della procedura applicativa per la gestione delle attività connesse all'emissione delle diffide e delle successive denunce all'autorità giudiziaria.
La regola base
Il comma 1172 della Finanziaria per il 2007 è intervenuto sul regime sanzionatorio per l'omesso versamento, da parte dei datori di lavoro agricolo, delle trattenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori a tempo determinato e indeterminato. L'obiettivo è scoraggiare l'evasione contributiva e rendere omogenea la normativa sul lavoro agricolo con quella degli altri settori prevedendo, per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali le stesse conseguenze penali previste per la generalità dei datori. In pratica, in seguito all'estensione ai datori di lavoro agricolo di quanto previsto per le altre aziende e con l'abrogazione del comma 3, dell'articolo 2 del DI 463/83, il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, nel settore agricolo, non è più condizionato all'esistenza di una denuncia omessa, incompleta, reticente o infedele, ma segue le regole generali.
Sono interessati dalla nuova norma, tutti i datori sia per quanto concerne i lavoratori a tempo determinato che a tempo indeterminato.
La decorrenza
Le nuove regole si applicheranno con riferimento al «primo omesso versamento successivo al 31 dicembre 2006» ovvero all'omesso versamento dei contributi relativi al terzo trimestre 2006.
Dalla stessa data dovranno .applicarsi anche le disposizioni diramate dall'Inps con circolare 121/94. In questo modo le ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni non possono essere conguagliate con le somme anticipate e debbono essere comunque versate, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore. Viene poi esclusa la punibilità del datore di lavoro che versa i contributi trattenuti al lavoratore entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica
dell'avvenuto accertamento
della violazione. Inoltre è pre vista la presentazione o tra smissione tempestiva del!a denuncia all'autorità giudizia ria dopo il versamento o decorso inutilmente il termine d tre mesi, con l'obbligo di alle gare alla denuncia l'attestazione delle somme versate.
La procedura
La procedura comporta l'invio delle diffide alle aziende che non hanno effettuato il versa mento della trattenuta, con allegato un prospetto dove sono indicati importo a debito dati da riportare nell'F24 per il pagamento. L'invio sarà fatto a livello centrale. Sempre a livello centrale, sarà curata la conservazione della documentazione di avvenuta ricezione per consentirne la produzione in caso di contestazione giudiziaria Le sedi dovranno notificare le diffide non recapitate e segnalare tempestivamente all' autorità giudiziaria se il versamento sia stato effettuato.

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