
da "
IL SOLE 24 ORE" del
13/07/2007
Via d'uscita per gli agricoli
L'Inps si attrezza per recuperare il mancato versamento dei contributi da
parte delle aziende agricole. Con la circolare 103 viene data notizia del
prossimo rilascio della procedura applicativa per la gestione delle attività
connesse all'emissione delle diffide e delle successive denunce all'autorità
giudiziaria.
La regola base
Il comma 1172 della Finanziaria per
il 2007 è intervenuto sul regime sanzionatorio per l'omesso versamento, da parte
dei datori di lavoro agricolo, delle trattenute operate sulle retribuzioni dei
lavoratori a tempo determinato e indeterminato. L'obiettivo è scoraggiare
l'evasione contributiva e rendere omogenea la normativa sul lavoro agricolo con
quella degli altri settori prevedendo, per il reato di omesso versamento dei
contributi previdenziali le stesse conseguenze penali previste per la generalità
dei datori. In pratica, in seguito all'estensione ai datori di lavoro agricolo
di quanto previsto per le altre aziende e con l'abrogazione del comma 3,
dell'articolo 2 del DI 463/83, il reato di omesso versamento delle ritenute
previdenziali, nel settore agricolo, non è più condizionato all'esistenza di una
denuncia omessa, incompleta, reticente o infedele, ma segue le regole generali.
Sono interessati dalla nuova norma, tutti i datori sia per quanto concerne i
lavoratori a tempo determinato che a tempo indeterminato.
La
decorrenza
Le nuove regole si applicheranno con riferimento al «primo
omesso versamento successivo al 31 dicembre 2006» ovvero all'omesso versamento
dei contributi relativi al terzo trimestre 2006.
Dalla stessa data dovranno
.applicarsi anche le disposizioni diramate dall'Inps con circolare 121/94. In
questo modo le ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di
lavoro sulle retribuzioni non possono essere conguagliate con le somme
anticipate e debbono essere comunque versate, tranne che a seguito di conguaglio
tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate
risulti un saldo attivo a favore del datore. Viene poi esclusa la punibilità del
datore di lavoro che versa i contributi trattenuti al lavoratore entro tre mesi
dalla contestazione o dalla notifica
dell'avvenuto accertamento
della
violazione. Inoltre è pre vista la presentazione o tra smissione tempestiva
del!a denuncia all'autorità giudizia ria dopo il versamento o decorso
inutilmente il termine d tre mesi, con l'obbligo di alle gare alla denuncia
l'attestazione delle somme versate.
La procedura
La procedura
comporta l'invio delle diffide alle aziende che non hanno effettuato il versa
mento della trattenuta, con allegato un prospetto dove sono indicati importo a
debito dati da riportare nell'F24 per il pagamento. L'invio sarà fatto a livello
centrale. Sempre a livello centrale, sarà curata la conservazione della
documentazione di avvenuta ricezione per consentirne la produzione in caso di
contestazione giudiziaria Le sedi dovranno notificare le diffide non recapitate
e segnalare tempestivamente all' autorità giudiziaria se il versamento sia stato
effettuato.
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