![]() |
Ente di Patronato e di Assistenza Sociale Via Giovanni Giolitti, 212/C - 00185 Roma Tel. 06.4818918 - Fax 06.48976812 - [email protected] Numero Verde 800 029661
|
|
Area Operatori![]() |
L'importo corrispondente alle quote di TFR dovrà essere versato indicando con il codice causale di nuova istituzione 'FOIN', avente il significato di 'Quote TFR FONDINPS”. Gli importi andranno effettivamente versati per intero anche se nel modello F24 sussistono crediti a favore del datore di lavoro a qualsiasi titolo. Al fine di uniformare i termini di versamento, le quote di TFR, di pertinenza del FONDINPS, potranno essere utilmente versate alla scadenza ordinariamente prevista per i pagamenti con “F24” (16 del mese successivo a quello di riferimento). Per i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 2007, il versamento dovrà essere effettuato a decorrere dal mese successivo a quello di scadenza del semestre a disposizione del lavoratore per esercitare la scelta.
Modifica alla circolare 113/2007
L'INPS, con messaggio n.
20370 del 7 agosto 2007, relativo alla circolare n. 113/2007 (quote di TFR al
FONDINPS) in fase di prima applicazione, ha affermato che in considerazione
delle difficoltà che le aziende possono incontrare per l'aggiornamento delle
procedure, le quote di TFR relative a 'luglio 2007' e quelle relative ad 'agosto
2007' potranno essere utilmente versate dai datori di lavoro entro la data di
scadenza del versamento di 'ottobre 2007'. Ovviamente, in tal caso, vista la
natura del versamento dovrà essere applicata la maggiorazione del 2,74% a titolo
di interessi dalla data di naturale scadenza fino alla data di effettivo
versamento.