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Torna indietro    da "KATAWEB" del 22/08/2007

I trattamenti con contributo solidale al 3%
Riguarda le pensioni con importo pari a 25 volte quello previsto dalla legge del milione al mese.
L’INPDAP, con la Nota Operativa in data 1 febbraio 2007, n. 8, ha precisato che in applicazione dell’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finanziaria per l’anno 2004, a decorrere dal 1° gennaio 2004 e per un periodo di tre anni è stato previsto un contributo di solidarietà. Tale contributo deve essere applicato ai trattamenti pensionistici il cui ammontare complessivo è superiore all’importo pari a 25 volte quello previsto dall’articolo 38, comma 1, della legge n. 448/2001 (un milione di lire al mese nel 2002). A detto ammontare complessivo concorrono anche i trattamenti pensionistici integrativi e complementari. Le modalità e i termini per la trattenuta sono stati definiti dal DM interministeriale emanato il 1° aprile 2004. (10 agosto 2007) 
Nota Operativa Inpdap 8/2007

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