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Torna indietro    da "LA PREVIDENZA" del 29/08/2007

Equo indennizzo: la reiezione della domanda non può avere una motivazione generica (Tar Lazio, Sezione I bis, Sentenza 26.10.2006, n. 11238)
Con il ricorso in epigrafe è sottoposta all’esame del Collegio la legittimità del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta dalla ricorrente – allegato e ben documentato versamento pericardico persistente in compenso emodinamico - di cui alla delibera n. 1504 del 5 giugno 1996, adottata dalla intimata Azienda Sanitaria RM F di Civitavecchia. Dall’esame del provvedimento impugnato emerge che lo stesso è stato adottato sulla base della presa d’atto del parere negativo adottato al riguardo dal Comitato per le Pensioni Privilegiate, di cui al verbale del 18 ottobre 1995. La ricorrente si duole che il giudizio del CPPO sia stato espresso, oltre che in contrasto con quanto asserito in proposito dal CMO, in assenza di ogni considerazione degli eventi del servizio quali fattori concausali della malattia, risultando, invece, come la medesima sia stata esposta a radiazioni ionizzanti. Il ricorso è fondato, sotto il profilo del dedotto difetto di motivazione. Esaminando la documentazione versata in atti dalla resistente Amministrazione, emerge che già in data 21.12.1992 l’allora USL RM/21 aveva espresso parere in ordine alla malattia contratta dalla ricorrente, riferendone la possibile promanazione dalla tecnopatia da radiazioni ionizzanti in relazione a cui la medesima già era titolare di invalidità del 20%. Successivamente, con verbale di visita medica collegiale del 5 aprile 1994, il CMO aveva espresso il giudizio medico legale che l’infermità diagnosticata alla ricorrente fosse stata contratta in servizio e per causa di servizio, atteso che la medesima aveva prestato per lungo tempo servizio gravoso, spesso esposto a radiazioni ionizzanti, fattori di concausa preponderante e necessaria all’insorgenza della forma morbosa de qua.....
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