
da "
LA PREVIDENZA" del
29/08/2007
Equo indennizzo: la reiezione della domanda non può avere una motivazione generica
(Tar Lazio, Sezione I bis, Sentenza 26.10.2006, n. 11238)
Con il ricorso in epigrafe è sottoposta all’esame del Collegio la
legittimità del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
dell’infermità contratta dalla ricorrente – allegato e ben documentato
versamento pericardico persistente in compenso emodinamico - di cui alla
delibera n. 1504 del 5 giugno 1996, adottata dalla intimata Azienda Sanitaria RM
F di Civitavecchia. Dall’esame del provvedimento impugnato emerge che lo stesso
è stato adottato sulla base della presa d’atto del parere negativo adottato al
riguardo dal Comitato per le Pensioni Privilegiate, di cui al verbale del 18
ottobre 1995. La ricorrente si duole che il giudizio del CPPO sia stato
espresso, oltre che in contrasto con quanto asserito in proposito dal CMO, in
assenza di ogni considerazione degli eventi del servizio quali fattori
concausali della malattia, risultando, invece, come la medesima sia stata
esposta a radiazioni ionizzanti. Il ricorso è fondato, sotto il profilo del
dedotto difetto di motivazione. Esaminando la documentazione versata in atti
dalla resistente Amministrazione, emerge che già in data 21.12.1992 l’allora USL
RM/21 aveva espresso parere in ordine alla malattia contratta dalla ricorrente,
riferendone la possibile promanazione dalla tecnopatia da radiazioni ionizzanti
in relazione a cui la medesima già era titolare di invalidità del 20%.
Successivamente, con verbale di visita medica collegiale del 5 aprile 1994, il
CMO aveva espresso il giudizio medico legale che l’infermità diagnosticata alla
ricorrente fosse stata contratta in servizio e per causa di servizio, atteso che
la medesima aveva prestato per lungo tempo servizio gravoso, spesso esposto a
radiazioni ionizzanti, fattori di concausa preponderante e necessaria
all’insorgenza della forma morbosa de qua.....
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