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Per il corrente anno il limite di reddito annuo (presuntivo) è di euro
8.504,73 [(436,14x1,5)x13]. Se il reddito è superiore al limite previsto ma non
superiore allo stesso limite incrementato della corrispondente somma aggiuntiva,
l’aumento sarà attribuito in misura ridotta a concorrenza del limite di reddito
stabilito incrementato dell’intera somma aggiuntiva. Pertanto, i pensionati che,
per il corrente anno, hanno un reddito presuntivo superiore a euro 8.504,73 ma
inferiore rispettivamente a euro 8.766,73, a euro 8,831,73, o a euro 8,896,73,
hanno diritto a una quota della somma aggiuntiva tale da far raggiungere
l’importo del corrispondente “limite di reddito incrementato della somma
aggiuntiva” relativo alla propria anzianità contributiva. Nel caso di pensione
con decorrenza o cessazione in corso d’anno e/o di pensionata/o che compie il
64° anno in corso d’anno, l’importo della somma aggiuntiva è corrisposta in
proporzione ai mesi dell’anno di percezione della pensione dopo il compimento
del 64° anno di età. Nel caso di sola pensione ai superstiti l’anzianità
contributiva è determinata con riferimento all’anzianità contributiva relativa
alla pensione diretta riproporzionata con la stessa aliquota con la quale è
stato determinato l’importo della pensione ai superstiti. Nel caso di pensione
diretta e di pensione ai superstiti, si tiene conto della sola anzianità
contributiva relativa ai trattamenti diretti.
Dal 2008 l’importo della somma
aggiuntiva, con riferimento ai tre gruppi di anzianità contributiva, è stabilito
nelle seguenti misure:
Conseguentemente è rideterminato anche l’importo della somma aggiuntiva attribuibile in misura parziale a concorrenza del corrispondente “limite di reddito incrementato della somma aggiuntiva” in favore di coloro che superano il limite di 1,5 volte il trattamento minimo 2008 ma non raggiungono lo stesso “limite di reddito incrementato della somma aggiuntiva”.