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Torna indietro    da "REDAZIONE EPAS" del 18/09/2007

Le prime informazioni sugli incrementi ai trattamenti previdenziali modesti
Con il Messaggio n. 22211, dell’11 settembre 2007, l’INPS ha fornito prime informazioni sull’aumento alle pensioni d’importo modesto (“pensioni basse”) definito nel recente accordo tra Governo e parti sociali e recepito con l’articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2007, n. 127.

L’aumento (somma annua una-tantum assimilabile a una “quattordicesima mensilità” denominata “somma aggiuntiva”) è attribuito a titolari di pensione (diretta o ai superstiti) e assegni di invalidità derivanti da una posizione assicurativa da lavoro, a condizione che il richiedente:
- abbia compiuto il 64° anno di età;
- possegga redditi complessivi personali (compreso l’importo della o delle pensioni o assegno di invalidità cui è titolare) non superiore a 1,5 volte l’importo del trattamento minimo.

Per il corrente anno il limite di reddito annuo (presuntivo) è di euro 8.504,73 [(436,14x1,5)x13]. Se il reddito è superiore al limite previsto ma non superiore allo stesso limite incrementato della corrispondente somma aggiuntiva, l’aumento sarà attribuito in misura ridotta a concorrenza del limite di reddito stabilito incrementato dell’intera somma aggiuntiva. Pertanto, i pensionati che, per il corrente anno, hanno un reddito presuntivo superiore a euro 8.504,73 ma inferiore rispettivamente a euro 8.766,73, a euro 8,831,73, o a euro 8,896,73, hanno diritto a una quota della somma aggiuntiva tale da far raggiungere l’importo del corrispondente “limite di reddito incrementato della somma aggiuntiva” relativo alla propria anzianità contributiva. Nel caso di pensione con decorrenza o cessazione in corso d’anno e/o di pensionata/o che compie il 64° anno in corso d’anno, l’importo della somma aggiuntiva è corrisposta in proporzione ai mesi dell’anno di percezione della pensione dopo il compimento del 64° anno di età. Nel caso di sola pensione ai superstiti l’anzianità contributiva è determinata con riferimento all’anzianità contributiva relativa alla pensione diretta riproporzionata con la stessa aliquota con la quale è stato determinato l’importo della pensione ai superstiti. Nel caso di pensione diretta e di pensione ai superstiti, si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti.
Dal 2008 l’importo della somma aggiuntiva, con riferimento ai tre gruppi di anzianità contributiva, è stabilito nelle seguenti misure:

  • euro 336;
  • euro 420;
  •  euro 504.

Conseguentemente è rideterminato anche l’importo della somma aggiuntiva attribuibile in misura parziale a concorrenza del corrispondente “limite di reddito incrementato della somma aggiuntiva” in favore di coloro che superano il limite di 1,5 volte il trattamento minimo 2008 ma non raggiungono lo stesso “limite di reddito incrementato della somma aggiuntiva”.


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