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Torna indietro    da "IPSOA" del 13/11/2007

Indennità una tantum sostitutiva di pensione: regime di tassazione
Con riferimento al regime di tassazione applicabile alle somme erogate nella forma di un'indennità una tantum sostitutiva di pensione, si applica la disciplina fiscale contenuta nell'art. 19, comma 2, D.P.R. n. 917/1986 per la parte maturata dal 1° gennaio 2001, e la disposizione contenuta nel testo del previgente dell'art. 17, comma 2, D.P.R. n. 917/1986, limitatamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 09/11/2007, n. 324/E).

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