da "
IPSOA" del
13/11/2007
Indennità una tantum sostitutiva di pensione: regime di tassazione
Con riferimento al regime di tassazione applicabile alle somme erogate nella
forma di un'indennità una tantum sostitutiva di pensione, si applica la
disciplina fiscale contenuta nell'art. 19, comma 2, D.P.R. n. 917/1986 per la
parte maturata dal 1° gennaio 2001, e la disposizione contenuta nel testo del
previgente dell'art. 17, comma 2, D.P.R. n. 917/1986, limitatamente agli importi
maturati fino al 31 dicembre 2000.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate
09/11/2007, n. 324/E).
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