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Torna indietro    da "REDAZIONE EPAS" del 28/02/2008

Vidimazione Del Registro Infortuni
La Legge Regionale 8/2007 ha abolito l'obbligo di Vidimazione del registro per le Aziende presenti in Regione Lombardia, ma non la sua tenuta ed aggiornamento.
Sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione del DPR 547/55 e cioè quelle che abbiano almeno una persona alle dipendenze, soci compresi.
Le aziende costituite dal solo titolare non sono tenute ad avere il registro degli infortuni.
Il registro è indipendente dal numero di posizioni assicurative INAIL aperte dalla Ditta (se una Ditta ha tre posizioni assicurative INAIL aperte, il registro degli infortuni deve essere comunque solo uno).
Le diverse forme di prestazione occasionale hanno natura di attività lavorativa autonoma: pertanto, in presenza di sole collaborazioni occasionali, non c'è l'obbligo di istituire il registro (DPL Bergamo, Servizio Ispezione del Lavoro, nota prot. 4728 del 13 ago 2003).
Se dovuto, il registro va istituito indipendentemente dalla durata dell’attività.
Il registro deve di norma essere conservato sul posto di lavoro. Con circolare n. 537 del 3/2/1959 il Ministero del Lavoro specificava che quest’ultimo obbligo era indirizzato soprattutto alle Aziende con sedi stabili, mentre per attività caratterizzate da lavori temporanei, mobili, senza adeguata attrezzatura amministrativa, con pochi lavoratori e con diverse attività in essere, il registro poteva essere unico e tenuto presso la sede amministrativa della Azienda.
Alle stesse considerazioni giungeva il Servizio di Igiene Pubblica della Regione Lombardia che con Circolare del 30 luglio 1984 - Prot. 1687 rimarcava le considerazioni espresse in precedenza.
Tutto ciò veniva di nuovo sottolineato dallo stesso Servizio con Circolare del 02 dicembre 1996. per lavori di breve durata e caratterizzati da localizzazioni mobili e provvisorie, ovvero con sedi dove operano pochi lavoratori sprovvisti di adeguate attrezzature amministrative, il registro può essere tenuto presso la sede principale dell’impresa, purchè questa sia compresa nell’ambito Regionale e il registro sia disponibile entro brevissimo tempo (per esempio imprese edili, stradali, ditte di servizio mense, imprese di pulizia, distributori di combustibili, agenzie di credito o assicurazioni, negozi); questa eccezione è dovuta alle materiali difficoltà nella tenuta del registro, ed alla necessità di evitare il frazionamento delle registrazioni. L'accentramento del registro infortuni, che è previsto al punto 1 della circolare 537/1959, è sempre possibile per tutte le aziende con le caratteristiche contemplate dalla norma, senza altri adempimenti.
Perciò non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva. 
Il registro deve essere conservato presso la Ditta per quattro anni dalla data dell’ultima registrazione , se non utilizzato (Circolare Min.Lavoro 12.9.58).

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