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da "DPL MODENA" del 17/03/2008
L’approvazione della legge n. 247/2007 ha introdotto l’istituto del diritto di precedenza nelle assunzioni, diritto di precedenza, stabilito dalla legge o, sovente, dai contratti collettivi, è un diritto che afferisce direttamente alla sfera giuridica del lavoratore: esso deve essere fatto valere attraverso una manifestazione di volontà e che è, per sua natura, disponibile. Ciò significa, ad esempio, che in sede di transazione economica susseguente ad un provvedimento di licenziamento, lo stesso possa essere compreso, attraverso una specifica rinuncia, nel “quantum” con il quale si chiude la controversia. La rinuncia è da ritenersi implicita in una clausola contenuta in una conciliazione nella quale il lavoratore abbia rinunziato a qualsiasi diritto comunque connesso “direttamente od indirettamente” all’intercorso o risolto rapporto di lavoro. Essa è perfettamente valida, pur se l’atto riguarda le posizioni giuridiche già maturate al momento della dichiarazione di volontà, in quanto il diritto di precedenza nasce dalla messa in mobilità o dal licenziamento anche se, come diritto di prelazione, diviene attuale, per il suo esercizio, nel momento in cui si verifichino ulteriori elementi estranei alla sfera giuridica del lavoratore interessato (ossia, l’intenzione del datore di lavoro di assumere nuovo personale).
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