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Torna indietro    da "DPL MODENA" del 17/03/2008

I diritti di precedenza nelle assunzioni
L’approvazione della legge n. 247/2007 ha introdotto l’istituto del diritto di precedenza nelle assunzioni, diritto di precedenza, stabilito dalla legge o, sovente, dai contratti collettivi, è un diritto che afferisce direttamente alla sfera giuridica del lavoratore: esso deve essere fatto valere attraverso una manifestazione di volontà e che è, per sua natura, disponibile. Ciò significa, ad esempio, che in sede di transazione economica susseguente ad un provvedimento di licenziamento, lo stesso possa essere compreso, attraverso una specifica rinuncia, nel “quantum” con il quale si chiude la controversia. La rinuncia è da ritenersi implicita in una clausola contenuta in una conciliazione nella quale il lavoratore abbia rinunziato a qualsiasi diritto comunque connesso “direttamente od indirettamente” all’intercorso o risolto rapporto di lavoro. Essa è perfettamente valida, pur se l’atto riguarda le posizioni giuridiche già maturate al momento della dichiarazione di volontà, in quanto il diritto di precedenza nasce dalla messa in mobilità o dal licenziamento anche se, come diritto di prelazione, diviene attuale, per il suo esercizio, nel momento in cui si verifichino ulteriori elementi estranei alla sfera giuridica del lavoratore interessato (ossia, l’intenzione del datore di lavoro di assumere nuovo personale).

Diritto di precedenza in caso di licenziamento
Ma, andiamo con ordine, iniziando la disamina dal diritto di precedenza in favore dei lavoratori licenziati per riduzione di personale o in mobilità: da tale ambito sono senz’altro esclusi i lavoratori licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo e quelli che hanno presentato le proprie dimissioni. Qui, il Legislatore ha compreso due ipotesi tra loro diverse legate, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo ed alla messa in mobilità al termine delle procedure previste dagli articoli 4 e 5 della legge n. 223/1991, oltre che, secondo un indirizzo giurisprudenziale risalente alla sentenza della Corte di Cassazione n. 723 del 24 gennaio 1997, ai licenziamenti plurimi individuali. Ovviamente, l’istituto prescinde del tutto dalla ipotesi che venga erogata o meno la relativa indennità, atteso che quest’ultima è connessa ai limiti dimensionali dell’impresa ed al relativo contributo di ingresso nella mobilità. Fino al 29 gennaio 2003, data di entrata in vigore dell’art. 4, comma 6, del D. L.vo n. 297/2002, la precedenza nelle riassunzioni era di dodici mesi, come previsto sia dall’art. 15, comma 6, della legge n. 264/1949 che dall’art. 8, comma 1, della legge n. 223/1991: dal giorno successivo il termine è stato dimezzato ed ora cessa allo scadere del sesto mese dal giorno in cui è stato comunicato il recesso.


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