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Torna indietro    da "DPL MODENA" del 09/04/2008

Novità DPL 9 aprile
INPS: i contributi 2008 dovuti dalle aziende agricole per i propri operai
L’INPS, con circolare n. 46 del 7 aprile 2008, ha comunicato i contributi dovuti dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2008. In particolare, la circolare tratta:

1) aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti- art. 01, comma 1, Legge 11 marzo 2006, n. 81.
2) riduzione degli oneri sociali- art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n° 388.
3) riduzione del costo del lavoro - art. 1 commi 361-362 Legge 23 dicembre 2005, n.266.
4) contributi INAIL dal 1 gennaio 2008.
5) retribuzioni.
6) contributi apprendisti.
7) agevolazioni per zone tariffarie gennaio 2008.
8) tabelle.


INPS: periti agrari e agrotecnici tra i soggetti abilitati alla trasmissione dei DA e DMAG
L’INPS, con circolare n. 45 del 7 aprile 2008, recependo il parere espresso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ha ritenuto di estendere la competenza a rappresentare i datori di lavoro agricoli nei rapporti con l’INPS ai professionisti iscritti agli albi dei periti agrari e degli agrotecnici. La richiesta di abilitazione al servizio di trasmissione telematica delle Denunce Aziendali (DA) e delle Denunce trimestrali (DMAG) potrà essere inoltrata, utilizzando il modulo disponibile sul sito www.inps.it (Servizi Online – Per tipologia di utente: Aziende, consulenti e professionisti – Modelli DA: trasmissione telematica – 5) Modulo per la richiesta abilitazione ai servizi) ad una qualsiasi sede dell’INPS, indipendentemente dalla ubicazione territoriale dei datori di lavoro per i quali verrà effettuata la trasmissione delle denunce. I periti agrari e periti agrari laureati e gli agrotecnici e agrotecnici laureati devono altresì presentare, unitamente alla richiesta di abilitazione al servizio, una dichiarazione che autocertifichi l’elenco (con indicazione del Codice Fiscale e Denominazione Anagrafica) delle aziende che hanno rilasciato loro delega.

Ministero dell'Economia: riduzione del prelievo fiscale sul trattamento di fine rapporto
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decreto del 20 marzo 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2008, ha comunicato la riduzione del prelievo fiscale sul trattamento di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir.

INPS: retribuzioni per lavoratori in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale
L’INPS, con circolare n. 44 del 4 aprile 2008, in base al Decreto Ministeriale del 16 gennaio 2008 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha fornito le istruzioni operative circa la determinazione delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale per l’anno 2008 (art. 1 e 4, comma 1, del decreto-legge 31.7.1987, n. 317, convertito con modificazioni in legge 3.10.1987, n. 398).

INPS: esonero dal contributi per lavoratori stranieri dipendenti da imprese straniere operanti in Italia
L’INPS, con circolare n. 41 del 3 aprile 2008, ha comunicato l'esonero dal versamento dei contributi in Italia per lavoratori stranieri provenienti da Paesi extracomunitari non convenzionati con l’Italia in materia di sicurezza sociale, dipendenti da imprese straniere operanti in Italia. Il diritto all’esonero dall’adempimento degli obblighi previdenziali decorre dalla data di presentazione della relativa domanda; tuttavia i datori di lavoro richiedenti l’esonero sono tenuti all’adempimento degli oneri contributivi per i lavoratori extracomunitari operanti in Italia fino alla data di adozione del decreto interministeriale di esonero. Gli oneri saranno rimborsati a seguito della presentazione di idonea certificazione proveniente dall’ente previdenziale estero.

Alimentari: contratti stagionali ex lege n. 247/07
E' stato sottoscritto, in data 17 marzo 2008, un accordo collettivo tra le organizzazioni sindacali di settore CGIL, CISL e UIL e Federalimentare (aderente a Confindustria), con il quale sono state definite ipotesi ulteriori di contratto di lavoro stagionale (per un massimo di 8 mesi nell'anno solare comprensivi della proroga), che si vanno ad aggiungere a quelle già previste dal DPR 1525/63. Con il medesimo accordo è stato stabilito in dodici mesi l'ulteriore contratto a termine, da sottoscrivere presso la Direzione Provinciale del lavoro, dopo che il lavoratore abbia superato con più contratti a termine (dai quali sono esclusi i contratti stagionali) i 36 mesi presso lo stesso datore con mansioni equivalenti.

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