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Torna indietro    da "DPL MODENA" del 08/05/2008

Novità DPL 8 maggio

Min.Università: istituito l'elenco degli istituti di ricerca che accolgono cittadini di Paesi terzi (ricercatori)
Il Ministero dell'università e della ricerca ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 2 maggio 2008, il decreto con il quale si istituisce l'elenco degli istituti pubblici e privati di ricerca che, previa selezione, accolgono cittadini di Paesi terzi (ricercatori), ai fini della realizzazione di progetti di ricerca. Per essere iscritti, gli istituti di ricerca devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • svolgere attivita' di ricerca intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della societa', e utilizzare tali conoscenze per prevedere nuove applicazioni;
  • mettere a disposizione per ogni ricercatore: una somma mensile pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale; fondi da impegnare per le spese per il viaggio di ritorno nonche' per la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari od, in alternativa, per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale;
  • farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione di irregolarita' del ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza.

Il ricercatore, per essere selezionato da un istituto di ricerca, deve essere in possesso di un titolo di studio superiore che, nel Paese dove e' stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato di ricerca, riconosciuto idoneo rispetto al programma di ricerca. L'Istituto ed il ricercatore, successivamente alla selezione con esito positivo, stipulano una convenzione di accoglienza con la quale il ricercatore si impegna a svolgere il progetto di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore.

Min.Lavoro: corretta applicazione delle sanzioni in materia di libri matricola e paga
La Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la nota n. 25/I/0005831 del 2 maggio 2008, riprendendo la lettera circolare del 18 aprile 2008, in merito ai chiarimenti forniti sulla corretta applicazione del regime sanzionatorio in materia di registrazioni sui libri matricola e paga, richiama l'attenzione dei responsabili degli Uffici Affari Legali e Contenzioso delle Direzione provinciali del lavoro. Il particolare, sono violati gli obblighi di legge:

  • ogni volta che si ometta, prima dell'inizio della prestazione lavorativa, la registrazione di un prestatore d'opera (tanti illeciti quanti sono i lavoratori oggetto dell'omissione);
  • ogni volta che relativamente allo stesso si effettuino una o più inesattezze nella scritturazione (tanti illeciti quanti sono i lavoratori oggetto delle scritturazioni inesatte, a prescindere dal numero delle inesattezze riscontrate.

In ordine alle violazioni concernenti il libro paga (sezione presenze) è stato chiarito che l'obbligo di legge è violato in relazione a ciascun dipendente per il quale il datore di lavoro non iscriva l'orario di lavoro da questi effettuato il giorno antecedente e che "sussistono tanti illeciti quanti sono i lavoratori oggetto delle omesse o inesatte registrazioni", a prescindere dal numero di infrazioni riferite al medesimo lavoratore. Per quanto attiene l'attività degli Uffici Affari Legali e Contenzioso delle Direzione provinciali del lavoro, in sede di emissione di ordinanza ingiunzione, si dovrà tenere conto della previsione di cui all'art. 8 della Legge 689/1981 ("salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo" - "alla stessa sanzione ... soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norma che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie").

Min.Lavoro: il decreto sulle dimissioni volontarie non si applica per pensione di anzianità e vecchiaia
La Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con la nota n. 15/V/0007216/14.01.04 del 30 aprile 2008, ha confermato che il decreto sulle dimissioni volontarie non si applica in caso di collocamento in quiescenza e di collocamento in pensione.


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