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Torna indietro    da "DPL MODENA" del 12/05/2008

INPS: emersione dal nero
L'INPS, con circolare n. 56 dell’8 maggio 2008, ha fornito alcuni chiarimenti operativi, sull'emersione dal nero, sia alla luce dell’art. 7, comma 2, della legge n. 31/2008, che della nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 27 dicembre 2007. Questi sono i punti essenziali della procedura:  
  1. l’emersione riguarda i lavoratori non risultanti da scritture o altra documentazione obbligatoria;
  2. il termine ultimo è fissato al 30 settembre 2008;
  3. i lavoratori devono essere in forza;
  4. l’accordo sindacale (con la RSU o la RSA, o, in mancanza, con associazioni sindacali territoriali aderenti ad OOSS comparativamente più rappresentative a livello nazionale), preventivo alla regolarizzazione come ribadito nella nota ministeriale, deve prevedere un rapporto di lavoro subordinato, di almeno 24 mesi;
  5. l’accordo collettivo promuove la sottoscrizione di accordi individuali ex art. 410 o 411 cpc, con riferimento ai diritti di natura retributiva, e a quelli connessi e conseguenti derivanti dai fatti descritti nell’istanza di regolarizzazione e per i periodi in essa indicati, nonché ai diritti di natura risarcitoria per i periodi medesimi (comma 1194 dell’art. 1, della legge n. 296/2006);
  6. i datori di lavoro che utilizzano la procedura per ciascun lavoratore “in nero” possono sanare il periodo non antecedente alla prescrizione quinquennale;
  7. i datori di lavoro che si siano già avvalsi della procedura di emersione scaduta il 30 settembre 2007, possono accedere alla proroga esclusivamente per i lavoratori non interessati dalla precedente agevolazione;
  8. il datore di lavoro è tenuto all’adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi a suo carico relativi ai rapporti oggetto di regolarizzazione per una somma pari ai 2/3 di quanto dovuto tempo per tempo alle diverse gestioni assicurative (di cui, 1/5 subito, alla presentazione dell’istanza e la restante somma in 60 rate mensili di pari importo, senza interessi;
  9. lavoratori non debbono versare alcunché. La misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto di regolarizzazione è determinata in proporzione alle quote contributive effettivamente versate;
  10. l’istanza di regolarizzazione va presentata all’INPS con l’indicazione dei lavoratori da regolarizzare, le generalità ed il periodo, allegando l’accordo collettivo ed il versamento di una somma pari a 1/5 di quanto dovuto in totale;
  11. l’INPS ha una funzione istruttoria;
  12. la decisione sulle istanze di emersione è del collegio composto, in ogni ambito provinciale, dal Direttore della Direzione provinciale del Lavoro, dal Direttore della sede INPS e dal Direttore della sede INAIL;
  13. contro la decisione adottata non è esperibile alcun ricorso gerarchico non esistendo un organo superiore (ricorso proprio), né essendo previsto da alcuna disposizione legislativa (ricorso improprio);
  14. è attivabile, entro 60 giorni dalla decisione, ricorso al TAR o, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica;
  15. tutti gli Enti che hanno adottato la decisione (DPL, INPS e INAIL) sono litisconsorti necessari.

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