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Il Ministero ha concluso che l’obbligo di comunicazione introdotto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 18, lettera r), opererà unicamente una volta che saranno definite e rese pubbliche le regole di funzionamento del SINP: “Sistema informativo nazionale per la prevenzione sui luoghi di lavoro”. Il Ministero ha difatti precisato che ogni disposizione contenuta nel Testo Unico in materia di igiene, salute e sicurezza, deve poi essere inquadrata avuto riguardo della costituzione del “SINP”, di cui all’art. 8 del citato D.Lgs. n. 81/2008.
L’INAIL con proprio Comunicato del 26 maggio 2008 ha ribadito che l’obbligo del datore di lavoro di comunicare, a fini statistici e informativi, le informazioni relative agli infortuni che implichino un’assenza dal lavoro superiore ad un giorno non è al momento operativo.
Nella lettera il Ministero ha altresì specificato che nulla è mutato rispetto agli obblighi di denuncia a fini assicurativi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché rispetto agli obblighi di annotazione dell’evento nel registro infortuni.
In tale contesto, è ragionevole ritenere che la comunicazione delle informazioni relative agli infortuni che implichino una assenza dal lavoro superiore al giorno, non a caso espressamente qualificata dalla norma come adempimento “a fini statistici ed informativi”, sia obbligo destinato ad operare unicamente una volta che verranno definite e rese pubbliche le regole di funzionamento del sistema da utilizzare. Tale conclusione si impone, altresì, anche in relazione alla circostanza che trattasi di un obbligo del tutto nuovo rispetto al previgente quadro giuridico, assistito da sanzione amministrativa pecuniaria (da 1.000 a 3.000 euro, ex art. 55, comma 4, lettera l, del D.Lgs. n. 81/2008).