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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 05/07/2008

Assegno familiare più pesante
L’assegno familiare si adegua all’inflazione. Dal 01/07/2008 fino al 30/06/2009, infatti, sono aumentati i livelli di reddito familiare per ottenere l’assegno per il nucleo familiare (ANF) in base alla rivalutazione annuale dell’1,7%, cioè la variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolata dall’ISTAT tra il 2006 e il 2007. Lo comunica l’INPS con la circolare 69 di ieri, a cui sono allegate le tabelle con i nuovi livelli di reddito e gli importi mensili dell’assegno, da applicare dal 1° luglio al 30 giugno 2009, a seconda del tipo dei nuclei familiari. Le regole servono sia a chi farà la prima richiesta, sia a chi chiederà il rinnovo dell’assegno introdotto dalla legge 153/1988, con decorrenza dal 1°gennaio 1988. Il nucleo famigliare è composto da: 
  • chi chiede l’assegno per il nucleo familiare che rientra tra le categorie tutelate;
  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli legittimi ed equiparati (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, gli affidati a norma di legge), di età inferiore ai 18 anni compiuti, oppure, senza limiti di età, se si trovano, a causa di infermità o difetto fisico e mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro;
  • i nipoti in linea retta, minori e chi vive a carico dell’ascendente, che sono equiparati ai figli legittimi, anche se non formalmente affidati (come stabilito dalle circolari INPS 195/99, 213/2000 e 146/2001;
  • fratelli, sorelle, nipoti ed equiparati secondo l’articolo 38 del Dpr 818/1957, di età inferiore ai 18 anni compiuti, ovvero, senza limiti di età, se inabili assolutamente e permanentemente a un proficuo lavoro, sempre che risultino orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti( indiretta o di reversibilità).

Secondo la legge 153/1988 (articolo 2, comma 8), il nucleo familiare può essere composto da una sola persona quando la stessa è titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente e abbia un’età inferiore a 18 anni compiuti o si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, all’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro.

L’INPS (circolare 98 del 6 maggio 1998), aderendo a quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza 7668 del 1996, ha precisato che il nucleo familiare può essere composto anche dal solo coniuge superstite, se minore o maggiorenne inabile che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell’assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.In questo caso, si applicheranno le tabelle in vigore per i nuclei orfanili.

L’articolo 2 delle legge 153/1988 rinvia alla normativa del Testo unico delle norme sugli assegni familiari per quanto non espressamente disposto. I casi di equiparazione ai figli secondo la disciplina del Testo unico sono: figli naturali del coniuge, riconosciuti sia prima sia dopo il matrimonio e minori affidati al coniuge prima del matrimonio. I soggetti che formano il nucleo familiare possono anche non essere conviventi. Questo significa che per l’individuazione dei componenti di uno stesso nucleo può servire più di uno stato di famiglia.


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