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da "IL SOLE 24 ORE" del 05/07/2008Secondo la legge 153/1988 (articolo 2, comma 8), il nucleo familiare può essere composto da una sola persona quando la stessa è titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente e abbia un’età inferiore a 18 anni compiuti o si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, all’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro.
L’INPS (circolare 98 del 6 maggio 1998), aderendo a quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza 7668 del 1996, ha precisato che il nucleo familiare può essere composto anche dal solo coniuge superstite, se minore o maggiorenne inabile che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell’assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.In questo caso, si applicheranno le tabelle in vigore per i nuclei orfanili.
L’articolo 2 delle legge 153/1988 rinvia alla normativa del Testo unico delle norme sugli assegni familiari per quanto non espressamente disposto. I casi di equiparazione ai figli secondo la disciplina del Testo unico sono: figli naturali del coniuge, riconosciuti sia prima sia dopo il matrimonio e minori affidati al coniuge prima del matrimonio. I soggetti che formano il nucleo familiare possono anche non essere conviventi. Questo significa che per l’individuazione dei componenti di uno stesso nucleo può servire più di uno stato di famiglia.
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