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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 12/07/2008

La mobilità resta alla “finestra” per la vecchiaia
L’indennità di mobilità ordinaria spetta fino all’apertura della prima finestra utile per accedere alla pensione di vecchiaia (introdotta dal 1° gennaio con la legge 247/2007). Lo precisa l’INPS con il messaggio 1953/2008 che segue i chiarimenti del Ministero del Lavoro. Fino al 31 dicembre 2007 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 223/1991. In particolare, secondo l’articolo 7, comma 3, l’indennità di mobilità non spetta dopo il compimento dell’età pensionabile o quando, a questa data, non sia maturato il diritto alla pensione di vecchiaia. La legge 236/93 (articolo 6, comma 7) ha successivamente ribadito l’incompatibilità tra indennità di mobilità e trattamenti pensionistici diretti. Dopo l’introduzione delle finestre, il ministero del Lavoro ha confermato che l’indennità di mobilità ordinaria può essere corrisposta fino alla data di apertura delle prima finestra utili per accedere alla pensione di vecchiaia, nel caso intervenga entro la durata delle prestazione di mobilità ordinaria. Il ministero ha condiviso l’interpretazione dell’INPS sul fatto che le norme debbano intendersi riferite alla decorrenza economica della pensione, non solo al perfezionamento dei requisiti di età o contribuzione richiesti per l’assegno di vecchiaia. Il ministero ha autorizzato l’INPS a corrispondere l’indennità ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria prima della legge 247/2007. Ma con due limiti: 
  1. si deve trattare di lavoratori che con la vecchia legge potevano accedere alla pensione di vecchiaia dal primo giorno del mese successivo a quello in cui raggiungono l’età pensionabile;
  2. con le nuove regole sulle pensioni la finestra per andare in pensione di questi lavoratori si deve aprire oltre la fine della prestazione di mobilità ordinaria e fino al raggiungimento del requisito pensionistico nella gestione dei lavoratori dipendenti.

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