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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 08/09/2008

Sommerso al rush finale
Ultima chance fino al 30 settembre per le aziende e i lavoratori che intendono uscire dal sommerso. Agevolazioni sono anche previste per quanti hanno fatto ricorso a collaborazioni coordinate e continuative non genuine perché prive del necessario grado di autonomia: anche per stabilizzare le parasubordinazioni irregolari il 30 settembre segnerà un’importante, seppure diversa, scadenza. Per lavoro nero e CO.CO.CO si tratta di benefici previsti dall’articolo 7 dal decreto milleproroghe, il Dl n. 248/2007, convertito con la legge n. 31 del febbraio scorso. Un obiettivo che, per quanto riguarda il sommerso, risulta oggi ancora più appetibile alla luce delle misure introdotte dal decreto legge n. 112/2008. Nel prevedere soluzioni di semplificazione, infatti, sono state anche stabilite nuove modalità di definizione e riscontro del lavoro sommerso che lasceranno poco scampo alle irregolarità. Per i datori di lavoro che hanno impiegato – anche per una sola giornata o per poche ore – del personale in difetto di ogni formalizzazione aderire alla sanatoria significa quindi evitare almeno 4mila euro di sanzioni amministrative, che possono diventare anche non meno di 10mila (articolo 36–bis, comma 7, legge n. 248/2006) se la scoperta dell’elusione avviene, anziché subito, dopo qualche tempo. Con l’adesione vi è poi la possibilità di versare la contribuzione omessa “scontata” di un terzo, con rateizzazioni sulla restante parte dilazionabili fino a cinque anni.

Dei benefici della sanatoria per il lavoro nero si può oggi godere non solo nei casi di adesione spontanea – quando le parti decidono di regolarizzare una situazione ancora sconosciuta alla stessa pubblica amministrazione – ma anche in casi di emersione per cosi dire “coattiva”, quando cioè siano già stati riscontrati e contestati gli illeciti al datore di lavoro con provvedimenti amministrativi o con sentenze. In tutti i casi, tuttavia, come chiarito più volte dal Lavoro, a condizione che non sia stato posto in essere alcun atto di regolarizzazione del rapporto.


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